Nuova guida pratica su E-Commerce e Sportello unico servizi telematici MOSS
Facendo riferimento alla "Guida Pratica alle novità IVA 2015 nei rapporti internazionali", è stata redatta una nuova Guida che fornisce indicazioni relative alle principali criticità associate al commercio elettronico. Particolare attenzione è stata posta sulla disciplina fiscale del commercio elettronico (diretto ed indiretto) e sulle nuove regole riguardanti la territorialità dei servizi digitali che si applicano a partire dal 1° gennaio 2015. Per questo ultimo motivo, è stato dato ampio spazio alla trattazione nel nuovo sportello unico per i servizi telematici c.d. Moss.
Il Mini sportello unico (Mini one stop shop) consente di dichiarare e versare l’imposta dovuta per le prestazioni verso privati consumatori europei ovunque fornite, nel solo Paese di identificazione.
L’applicazione di questo regime prevede il rispetto da parte degli operatori che si iscrivono al regime speciale Moss delle regole di fatturazione e delle aliquote Iva applicate nei vari Paesi Ue. Possono avvalersi del Moss sia i soggetti passivi stabiliti nell’Unione Europea (regime UE) sia quelli stabiliti fuori dal territorio comunitario (regime non Ue). L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 56191 del 23.4.2015 ha indicato i dati che i soggetti intenzionati ad aderire al Moss devono trasmettere sia nella fase di registrazione al Moss, sia nella dichiarazione speciale Iva da trasmettere trimestralmente attraverso l’apposito portale elettronico.
Gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica nello Stato membro l’intenzione di iniziare ad avvalersi di tale regime.
Aderendo al Moss, il fornitore soggetto passivo può assolvere gli obblighi IVA tramite un portale web, in uno solo Stato Ue , evitando cosi l’identificazione in ogni Stato Ue di consumo dei servizi. L’operatore deve trasmettere in modo telematico le dichiarazioni IVA trimestrali entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
Il versamento dell’imposta avviene con modalità differenti a seconda che riguardi un operatore Ue oppure non UE:
- operatore UE: avviene con addebito diretto (richiesto direttamente dal soggetto tramite il portale Moss) su conto corrente bancario o postale aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto sul quale deve essere effettuato l’addebito e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
- operatore non UE: avviene attraverso il bonifico in euro su un conto corrente apposito aperto presso la banca d’Italia nel caso in cui l’operatore non dispone di un conto corrente aperto presso un istituto convenzionato con l’Agenzia dell’Entrate. Il bonifico deve essere intestato all’Agenzia e nella causale deve essere indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
Sono state inoltre introdotte novità in merito ai controlli e alle sanzioni per gli operatori che optano per il regime MOSS:
Violazione | Sanzione |
Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale | Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta in Italia (con un minimo di 258 euro) |
Dichiarazione trimestrale da cui risulti un’imposta inferiore a quella dovuta | Dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta in Italia |
Richiesta di registrazione per il regime speciale MOSS presentata con dati incompleti o inesatti, anche relativamente all’indirizzo di posta elettronica e all’ Url del sito web, tali da |
Da 516 a 2.065 euro |
Violazioni relative al contenuto della dichiarazione trimestrale | Da 258 a 2.065 euro |