Bancarotta impropria con l'aggravante del danno di rilevante gravità
La Corte di Cassazione, Sez. Penale, con sentenza 04 marzo 2013, n. 10180, ha confermato l'applicabilità alla bancarotta fraudolenta impropria della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, Legge fallimentare.
Sebbene la Corte Suprema, Sez. V, abbia di recente sostenuto che, in caso di bancarotta documentale fraudolenta impropria, non sia applicabile la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, Legge fallimentare, la medesima Sezione della Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la sentenza 4 marzo 2013, n. 10180, si è ora dichiarata di opposto avviso, conformandosi ad un precedente orientamento già consolidato (Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2012, n. 10791; Cass.,Sez. 5, 8 novembre 2011, n. 127).
Tramite un’interpretazione sistematica delle norme, oltre che rispettosa dei canoni costituzionali, la Suprema Corte giunge a sostenere l'applicabilità dell'aggravante speciale di cui al sopra citato art. 219, anche ai casi di bancarotta cd. "impropria": diversamente si giustificherebbe un’immotivata disparità di trattamento a favore degli amministratori degli enti collettivi, tanto più irragionevole in considerazione del fatto che le maggiori dimensioni dell'impresa societaria provocano abitualmente maggiori e più estesi danni in conseguenza del reato di bancarotta.