Il decreto attuativo della "Patent box" (PARTE III)
Determinazione della quota di reddito agevolabile
La quota di reddito agevolabile si determina per ciascun bene immateriale (o per insieme di beni immateriali complementari) mediante un rapporto tra i seguenti costi:
- al numeratore della frazione si inseriscono i costi afferenti alle attività svolte:
- direttamente dai soggetti beneficiari;
- da università o enti di ricerca e organismi equiparati;
- da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
Tali costi possono essere ulteriormente incrementati:
- dei costi afferenti le attività di ricerca e sviluppo derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi;
- dei costi afferenti alle attività di ricerca e sviluppo sostenuti dal soggetto beneficiario nell’ambito di un accordo per la ripartizione dei costi, come definito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 prot. n. 2010/137654, almeno fino a concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al comma 2 precedente ai soggetti partecipanti all’accordo per la ripartizione dei costi;
- al denominatore della frazione si inserisce il medesimo importo dei costi presenti al numeratore, incrementati:
- dei costi derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sostenuti per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene afferente alle attività di ricerca e sviluppo;
- del costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.
L'importo dei costi posti al numeratore viene, infine, aumentato ancora della differenza tra il totale dei costi posti al denominatore e quelli posti al numeratore con i loro eventuali incrementi; tale importo ricavato, infine, rileva fino ad una massimo del 30% dell’importo dei costi del numeratore.
La quota di reddito agevolabile (a cui applicare, dal 2017, il 50% di detassazione) è determinata, quindi, sulla base di un rapporto che misura l'effettiva attività di ricerca:
dove a) sono i costi di attività rilevanti fiscalmente e sostenuti per il bene immateriale oggetto di agevolazione più gli incrementi degli stessi;
dove b) sono i costi complessivi, rilevanti fiscalmente, sostenuti per la produzione del bene stesso più gli incrementi degli stessi.
Per i periodi di imposta 2015 e 2016, la percentuale di agevolazione prevista è rispettivamente del 30% e del 40%. Dal 2017, anno di definitiva entrata a regime della “patent box”, la percentuale di detassazione dell’importo sarà pari al 50%.
Ai fini della determinazione del rapporto non rilevano:
- a) gli interessi passivi;
- b) le spese relative agli immobili;
- c) qualsiasi costo che non può essere direttamente collegato ad uno specifico bene immateriale.
Tracciabilità degli importi
I beni immateriali elencati dal decreto, l'attività di ricerca e sviluppo e la produzione del reddito agevolabile vanno corredate da adeguato sistema di rilevazione documentazione contabile ed extracontabile, al fine di poter usufruire dell'agevolazione.
Procedura di "ruling" (ex art.8 D.L.269/2003 e successive modifiche)
Le seguenti fattispecie ricadono nella procedura di "ruling" internazionale ai fini dell'accordo da effettuare con l'Agenzia delle Entrate per la determinazione del reddito prodotto e dei costi:
- la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali presenti nel decreto;
- la determinazione del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali presenti nel decreto in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente punto, realizzato nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- la determinazione delle plusvalenze (escluse a determinate condizioni dal reddito d'impresa: per approfondimenti si veda il decreto in esame) realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
Negli ultimi due casi l'attivazione della procedura di "ruling" è facoltativa. Per il primo caso, invece, le microimprese, le piccole e le medie imprese possono attivare la procedura in modalità semplificata.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al decreto in esame.