Lavoro

JOBS ACT: Dlgs 81/2015 Somministrazione di lavoro


Il contratto di somministrazione di lavoro e'  il  contratto,  a tempo  indeterminato  o  determinato,  con  il  quale  un'agenzia  di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003,  mette  a  disposizione  di  un  utilizzatore  uno  o  piu' lavoratori suoi dipendenti,  i  quali,  per  tutta  la  durata  della missione, svolgono la propria attivita'  nell'interesse  e  sotto  la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Salvo diversa  previsione  dei  contratti  collettivi  applicati dall'utilizzatore,  il  numero  dei  lavoratori   somministrati   con contratto di somministrazione di lavoro  a  tempo  indeterminato  non puo' eccedere il 20 per cento  del  numero  dei  lavoratori  a  tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio  dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a  0,5.  Nel caso  di  inizio  dell'attivita'  nel  corso  dell'anno,  il   limite percentuale  si  computa  sul numero   dei   lavoratori   a   tempo indeterminato in forza al momento  della  stipula  del  contratto  di somministrazione di lavoro  a  tempo indeterminato.

La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'  utilizzata nei  limiti  quantitativi  individuati   dai   contratti   collettivi applicati dall'utilizzatore. E'  in ogni caso esente  da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che  godono,  da  almeno  sei  mesi,  di  trattamenti di disoccupazione  non  agricola o di  ammortizzatori  sociali,  e  di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati».

Casi in cui è vietato il ricorso alla somministrazione:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro  i sei mesi  precedenti,  a  licenziamenti  collettivi  ai  sensi  degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del  1991,  che  hanno  riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il  contratto  sia  concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti  o  abbia  una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c)  presso  unita'  produttive  nelle  quali  sono  operanti  una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;      d) da parte di datori di lavoro che  non  abbiano  effettuato  la valutazione dei rischi in  applicazione  della  normativa  di  tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.  

Forma del contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione di lavoro e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;

b) il numero dei lavoratori da somministrare;

c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;

d) la data di inizio e la durata prevista della  somministrazione di lavoro;

e)  le  mansioni  alle  quali  saranno  adibiti  i  lavoratori  e l'inquadramento dei medesimi;

f) il luogo, l'orario di lavoro  e  il  trattamento  economico  e normativo dei lavoratori.

Quota di riserva

Il  lavoratore  somministrato  non  e'  computato  nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di  legge o di contratto collettivo, fatta eccezione  per  quelle  relative  alla tutela della  salute  e  della  sicurezza  sul  lavoro.  In  caso  di somministrazione di lavoratori disabili per missioni  di  durata  non inferiore a dodici mesi, il  lavoratore  somministrato  e'  computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3  della  legge  12  marzo 1999, n. 68.