Decreto internazionalizzazione - Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti: l'approccio OCSE entra nel TUIR
L'articolo 7 del D.Lgs. n.147 del 14 settembre 2015 ha riformulato gli articoli 151, 152 e 153 del TUIR, abrogando l'articolo 154 (assorbito dal novellato art. 153): tali modifiche apportate al D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, sono state introdotte per allineare le disposizioni nazionali sulla determinazione del reddito delle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti esteri agli orientamenti espressi in ambito OCSE.
Ai fini della determinazione del reddito è stato introdotto l'approccio OCSE che vede la stabile organizzazione quale impresa indipendente, entità distinta e separata dalla casa madre di appartenenza, ossia una “functionally separate entity” (nuovo articolo 152 del TUIR); le modifiche sono state attuate anche nell’ottica di una semplificazione degli adempimenti delle società e degli enti non residenti i quali, con l’entrata in vigore del nuovo impianto normativo (decorrenza dal periodo d’imposta 2016), potranno presentare un’unica dichiarazione dei redditi per i redditi prodotti all’interno del territorio dello Stato, distinguendoli per ciascuna categoria di appartenenza.
Il reddito da attribuire alla stabile organizzazione, così come l’entità del relativo fondo di dotazione, sarà quello che scaturisce da un’analisi funzionale e fattuale volta a determinare i rischi assunti e i beni impiegati dalla stessa nel territorio dello Stato, coerentemente al dettato delle Convenzioni contro le doppie imposizioni: in particolare l’articolo 7 del modello Convenzione OCSE, rispetto all’attribuzione degli utili e delle perdite alla stabile organizzazione dispone che “gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma solo nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione”.
Secondo le disposizioni del primo comma dell’articolo 151 del TUIR (invariato), il reddito complessivo delle società ed enti commerciali non residenti, di cui all’art. 73, comma 1, lettera d) del TUIR, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 151, per determinare quali redditi sono prodotti nel territorio dello Stato, è necessario rimandare ai criteri dettati dall’art. 23 TUIR (principio territoriale di tassazione – collegamento tra le diverse tipologie di reddito e il luogo di produzione dello stesso).
Dal secondo comma dell’articolo 151 del TUIR vengono invece eliminati i riferimenti:
- alle plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di beni relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, anche se conseguiti dalla casa madre straniera;
- agli utili distribuiti da società ed enti commerciali residenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f).
L’ articolo 151 accoglie inoltre i nuovi commi 3, 4 e 5, i quali stabiliscono quanto segue:
- i redditi prodotti in Italia concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, relative alle categorie nelle quali rientrano; (comma 3)
- dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati nell’art. 10, comma 1, lettere a) e g); (comma 3);
- per il riporto delle perdite di devono applicare le disposizioni di cui all’art. 101, comma 6; (comma 3);
- dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19% degli oneri indicati nell’art. 15, co.1, lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater); (comma 4).
I componenti di reddito che derivano da operazioni intercorse tra la stabile organizzazione nel territorio dello Stato e la casa madre di appartenenza dovranno essere determinati nel rispetto delle disposizioni in materia dei prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7 del TUIR), secondo quanto disposto dal nuovo art. 152, comma 3, del TUIR.
In merito alla determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti, per coerenza sistematica dell’impianto normativo, l’ex art. 153 del TUIR viene riformulato in maniera speculare al nuovo art. 151, assorbendo parte della precedente disciplina disposta dall’art. 154.
Si evidenzia infine che la relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo conferma l’applicazione dell’approccio “functionally separate entity” anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.