Lavoro

ASpI: ABROGATA dal 24 settembre 2015


Ricordiamo cos’è l’ASpI

L’art. 3, comma 17, della Legge 92/2012, riconosceva, in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 l’indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale. Gli stessi dovevano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. L’indennità era riconosciuta per un massimo di 90 giornate da computare in un biennio mobile.

Cosa succede dopo l’entrata in vigore del Dlgs 148/2015

A far data dal 24 settembre 2015, l’INPS non potrà più erogare prestazioni di indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi.

In merito alle domande presentate per periodi che contengono giornate successive alla data del 23 settembre 2015, la liquidazione sarà effettuata automaticamente dalla procedura prendendo in considerazione solo i giorni fino al 23 settembre 2015.

Le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” potranno essere presentate, al più tardi, fino alla data del 12 ottobre 2015, ossia entro il 20° giorno successivo al 23 settembre 2015.

 

Ricordiamo che la prestazione sarà erogata in ogni caso entro il limite di spesa pari ai 20 milioni di euro per l’anno 2015.