Lavoro

JOBS ACT: Lo stato di disoccupazione


Stato di disoccupazione

Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 Dlgs 150/2015, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. I lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso.

Sospensione dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.

Patto di servizio

Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1 - Dlgs 150/2015 e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato in cui il lavoratore dichiari la disponibilità:

  • a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;

  • a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altre iniziative di politica attiva o di attivazione;

  • ad accettare congrue offerte di lavoro.

Assegno di ricollocazione

Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione. La somma è graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i sevizi accreditati. L’assegno non concorre alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.