Lavoro

DURC e concordato preventivo


Anche qualora i crediti privilegiati Inps e Inail risultino soddisfatti in misura parziale o retrocessi al rango di crediti chirografari in base al decreto di omologazione, trova applicazione la previsione di cui all’art. 184 L.F. : 

“Effetti del concordato per i creditori

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (1).

Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.”

(1) Comma così modificato dalla lett. g) del c. 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

Pertanto, dopo il decreto di omologazione, pur in presenza di una parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio, e fino a quando non sia adempiuto il concordato, a parere del Ministero si verifica la situazione prevista dall’art. 3, co. 2, lett. b), del D.M. 30 gennaio 2015, ossia la “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative” già contemplata all’art. 5, co. 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 con la conseguenza che deve essere dichiarata la regolarità contributiva.

Il Ministero ha altresì precisato che, ai fini della verifica della regolarità contributiva, non può avere rilevanza l’eventuale proposizione del reclamo alla Corte di appello avverso il decreto di omologazione del Tribunale da parte degli Istituti ai sensi dell’art. 183 L.F.

La descrizione dell’orientamento ministeriale rappresenta l’occasione per ribadire che, in presenza di un piano concordatario che preveda la non integrale soddisfazione dei crediti previdenziali dell’Istituto, il voto contrario al piano stesso deve essere sempre espresso.