Fisco

Decreto semplificazione riscossione - Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle Entrate


 

L'art.2 del D.lgs.159/2015 ha riformato gli artt. 3-bis del D.lgs.462/1997 (Rateazione somme dovute), 8 del D.lgs.218/1997 (Adempimenti successivi), 15 del D.lgs.218/1997 (Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione finalizzata alla formazione dell'istanza di accertamento con adesione) e ha aggiunto l'art.15-bis al D.lgs.218/1997 (Modalità di pagamento).

La rateazione dell'art.3-bis del D.lgs.462/1997 prevede la possibilità di aumento delle rate per le somme dovute a titolo di riscossione di avvisi bonari ex artt.36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972comunicazioni definitive contenenti la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute (artt.2 c.2 e 3 c.1 del medesimo decreto): dal precedente tetto di 6 rate trimestrali si passa ad un massimo di 8 se l'importo dovuto è inferiore o pari a 5000 euro; se superiore a detta cifra, il tetto massimo rimane invariato a 20 rate. Tale condizione vale anche per i redditi soggetti a tassazione separata.

La disposizione precisa, inoltre, che "l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre".

Il nuovo art.8 del D.lgs.218/1997 stabilisce che il versamento delle somme (o della prima rata in caso di rateazione) è da eseguire entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione: il tetto massimo, in caso di rateazione, è di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. Inoltre "le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata"

Una volta effettuati i pagamenti (intero importo o prima rata), entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire all'ufficio di competenza la quietanza dell'avvenuto pagamento e questo rilascerà al primo copia dell'atto di accertamento con adesione.

L'art.15 del D.lgs.218/1997 riformato dispone che "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis) dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25"

Infine, fatte salve le ipotesi in cui sono previste altre modalità di pagamento in base al tipo di tributo e salvi successivi decreti del Ministro delle Finanze, tutti i pagamenti vanno effettuati mediante modello F24, secondo il nuovo art.15-bis del D.lgs.218/1997.