JOBS ACT: Revisione del regime delle sanzioni
Vediamo i principali interventi in materia di sanzioni:
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viene modificata la maxisanzione per lavoro “nero” con l’introduzione di importi sanzionatori “per fasce” di giorni di impiego anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare:
Fino a 30 giorni di lavoro irregolare sanzione da 1.500 a 9.000 euro;
Da 31 a 60 giorni di lavoro irregolare sanzione da 3.000 a 18.000 euro;
Oltre i 60 giorni di lavoro irregolare sanzione da 6.000 a 36.000 euro.
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viene reintrodotta la procedura della diffida ad adempiere, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale “in nero” con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
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modificato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, favorendo una “immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale”. L’art. 14 del Dlgs 81/2008 viene così modificato al comma 4, lettera c):
“il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a ((2.000 euro)) euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a ((3.200 euro)) euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”
Dunque le parole: “1.950 euro” sono sostituite da “2.000 euro” e le parole “3.250 euro” sono sostituite da “3.200 euro”.
L’art. 14 del Dlgs 81/2008 viene così modificato al comma 5, lettera b):
“il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro ((3.200 euro)) rispetto a quelle di cui al comma 6. “
Dunque le parole “3.250 euro” sono sostituite da “3.200 euro”.
Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.
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Vengono modificate le sanzioni nei casi di omessa e infedele registrazione intendendosi per omesse quelle riferite alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione. L’infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.
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Nei casi di omessa o infedele registrazione sul LUL, che determini differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad un importo che va da 150,00 euro a 1.500,00 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.
- In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro e' sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.