Circolare 34/E: chiarimenti in materia di 730 rettificativo
In data 22 ottobre 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 34/E, in materia di questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei CAF in relazione alla trasmissione dei 730, alla luce delle novità connesse alla dichiarazione precompilata.
Sanzione per visto di conformità infedele
La circolare chiarisce che il limite di 30 euro introdotto dall'art.3 del DL 16/2012 relativo all'ammontare dovuto dal contribuente su tributi erariali o regionali e comprensivo di sanzioni ed interessi al di sotto del quale l'amministrazione finanziaria non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione si applica anche alle violazioni relative all'apposizione di visto di conformità infedele da parte dell'intermediario sulla dichiarazione. Tale disposizione si applica soltanto in relazione alle attività poste in essere dagli uffici dell'amministrazione finanziaria a decorrere dal 1° luglio 2012, indipendentemente dal periodo d'imposta cui si riferisce la violazione.
Modello 730 rettificativo e tardività dei modelli
Il Caf o il professionista abilitato che abbia presentato il 730 del contribuente, cui presta assistenza, entro la scadenza originaria (7 luglio) e abbia successivamente inviato il 730 rettificativo entro il 10 novembre, è responsabile della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente che, se versata entro il 10 novembre stesso, viene ridotta nella misura prevista dalle disposizioni sul ravvedimento di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), del DLgs 472/1997.
Nel caso in cui il Caf o il professionista non abbia trasmesso il 730 originario entro la scadenza originaria, ma provveda a trasmetterlo entro il 10 novembre alla sanzione per visto infedele sia aggiunge quella per tardività della presentazione.
Nell'anno 2015, primo anno di utilizzo delle dichiarazioni precompilate, è stata concessa una proroga per la trasmissione dei 730 dal 7 luglio al 23 luglio 2015 per i Caf o i professionisti che al 7 luglio avessero già trasmesso l'80% delle dichiarazioni. Al fine del calcolo del ravvedimento per la regolarizzazione della violazione di tardiva presentazione del modello 730 si tiene conto di tale data.