Decreto internazionalizzazione - Il trasferimento della residenza in Italia
Il decreto internazionalizzazione (D.lgs.147/2015), all'art.12, ha aggiunto al DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) l'art.166-bis rubricato "Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato", le cui disposizioni si applicano fin dal periodo d'imposta in corso (2015).
Il nuovo articolo del TUIR stabilisce che gli imprenditori commerciali che provengono dagli Stati o dai territori presenti nella lista dell'art.11 c.4 lett.c) del D.lgs.239/1996 e si trasferiscono in territorio italiano acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi e "assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9".
Se provengono da Stati o territori diversi dai suddetti:
- qualora esista un accordo preventivo con questi paesi (art.31-ter del DPR 600/1973, introdotto dal decreto internazionalizzazione in esame) nulla cambia e il valore delle attività e delle passività sarà assunto sempre pari al valore normale ex art.9 del TUIR;
- qualora non esista tale accordo, il valore delle attività e passività trasferite sarà assunto:
- per le attività in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale determinato sempre ai sensi dell'art.9 del TUIR;
- per le passività in misura pari al maggiore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale.
Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità di segnalazione per i valori di attività e passività e, in caso di omessa o incompleta segnalazione degli stessi, verrà applicata la sanzione pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000 (ex art.8 c.3-bis D.lgs.471/1997).