Fisco

Decreto internazionalizzazione - I benefici fiscali per i lavoratori impatriati


Il Decreto di internazionalizzazione delle imprese (D.lgs.147/2015), all'art.16 prevede una disposizione per favorire il ritorno di lavoratori qualificati in Italia (regime speciale per i lavoratori impatriati).

Requisiti per la concorrenza alla formazione del reddito complessivo da parte del reddito di lavoro dipendente del lavoratore impatriato

Al comma 1 il decreto stabilisce che "il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare", allorché sussistano le seguenti condizioni:

a) i lavoratori non devono aver risieduto in Italia per i cinque anni precedenti al trasferimento e si impegnano a rimanere in Italia per almeno due anni;

b) il rapporto di lavoro deve essere instaurato con un'impresa con sede nel territorio italiano o con altre imprese che la controllano, direttamente o indirettamente, o che dalla prima sono controllate o, infine, sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

c) l'attività lavorativa deve essere prevalentemente prestata in territorio italiano;

d) i lavoratori impatriati devono possedere requisiti di alta qualificazione o specializzazione, così come descritti in un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (7 ottobre 2015).

Il comma 2 estende le suddette condizioni anche ai lavoratori:

"a) cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

b) cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività".

E' abrogata dal comma 5 la condizione secondo la quale i suddetti lavoratori debbano essere nati dopo il 1° gennaio 1969.

Decorrenza di applicazione della norma

Ai sensi dell'art.2 del TUIR, secondo il comma 3"le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato [...] e per i quattro periodi successivi".

Il già citato DM, da emanare entro 90 giorni, provvederà anche ad attuare, coordinare le disposizioni di questo articolo con le altre norme agevolative vigenti e adottare le norme volte a disciplinare la decadenza dal beneficio.

Abrogazione della proroga dei benefici fiscali previsti dalla legge 238/2010

E' abrogata, infine, dal comma 4, la proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 dei benefici fiscali per i lavoratori che rientrano in Italia previsti dalla Legge 238/2010.