NASpI - Circolare 142/2015 - PARTE II
Ad integrazione di quanto già affermato con la circolare n. 94/2015 l’INPS fornisce importanti precisazioni. Vediamo insieme le casisitiche trattate:
Procedimento di calcolo: Ad integrazione della circolare n.94 del 12 maggio 2015 l’INPS espone nel dettaglio i singoli passaggi relativi al calcolo della durata dell’indennità NASpI.
Servizio civile e indennità di disoccupazione NASpI: l’attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. I volontari del servizio civile, pur percependo un compenso non ricevono copertura contributiva. La prestazione di disoccupazione è pertanto cumulabile con il compenso da servizio civile volontario subendo la riduzione pari all’80% del compenso previsto. Ciò comporta anche la copertura contributiva figurativa di un periodo altrimenti privo di tutela contributiva ancorché caratterizzato dallo svolgimento di attività a favore della collettività.
Lavoro accessorio e NASpI: l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.
Lavoro intermittente e NASpI: se il lavoratore percepisce l’indennità di disponibilità mantiene il trattamento NASpI se la somma tra i compensi e il trattamento di sostegno non supera gli 8.000 euro. Se il lavoratore non e’ obbligato a rispondere alla chiamata la NASpI resta sospesa per le giornate di effettiva occupazione. Resta ferma la cumulabilità se il reddito complessivo non supera gli 8.000 euro e il lavoratore mantiene lo status di disoccupato.
Lavoro all’estero e NASpI: In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato all’estero del soggetto percettore di NASpI occorre distinguere a seconda che il nuovo lavoro sia intrapreso in uno Stato che applica la normativa comunitaria o in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione o in uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione. L’INPS espone nella circolare chiarimenti in ordine a diverse situazioni.
Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione: nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente che all’atto della cessazione involontaria del rapporto di lavoro ricopre cariche pubbliche percependo la relativa indennità di funzione può, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, accedere alla prestazione NASpI. Il percettore di NASpI è tenuto alle comunicazioni in ordine allo svolgimento della carica ed alla misura annua dell’indennità di funzione da essa derivante.
Precisazioni alla circolare INPS n. 180 del 2014: si chiarisce che nei casi in cui l’esercizio di una facoltà di legge (es. opzione per il regime sperimentale donna, totalizzazione, ricongiunzione o totalizzazione di periodi contributivi esteri ) comporti il perfezionamento del diritto a pensione ad un momento antecedente all’esercizio della facoltà, ma consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva all’esercizio delle predette facoltà, è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e Naspi fino alla prima decorrenza utile successiva all’esercizio delle predette facoltà.