Decreto Bilanci: effetti dell'acquisto e rilevazione in bilancio delle azioni proprie
Il D.lgs.139/2015, pubblicato nella G.U. n.205 del 4 settembre 2015, ha previsto rilevanti novità sulla redazione del bilancio che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016.
L'art.6, ai commi 1 e 5, introduce novità sul tema delle azioni proprie circa gli effetti del loro acquisto e della loro rilevazione in bilancio, riformando e integrando, rispettivamente gli articoli 2357-ter e 2424-bis del codice civile.
Effetti dell'acquisto delle azioni proprie (art.2357-ter) e rilevazione in bilancio (artt. 2357-ter e 2424-bis)
Dal 1° gennaio 2016 sarà possibile iscrivere l'acquisto di azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto, mediante l'iscrizione a passivo di una voce specifica di pari importo con segno negativo. Tale disposizione va a riformare il comma 3 dell'art.2357-ter che, fino al 31 dicembre 2015, prevede l'istituzione di una "riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo di bilancio", da mantenere fino all'eventuale trasferimento o annullamento delle stesse. Attualmente le azioni proprie si possono ancora iscrivere, nello stato patrimoniale attivo, o ad attivo immobilizzato alla voce "B.III.4 - Azioni proprie" o in attivo circolante alla voce "C.III.5 - Azioni proprie", in base alle decisioni degli amministratori societari. Esse si iscrivono in bilancio al costo di acquisto e, a fine esercizio, le azioni proprie "immobilizzate" si deprezzano in relazione alle eventuali perdite durevoli di valore, le azioni proprie iscritte in attivo circolante, invece, si iscrivono non più al costo ma al valore minimo realizzabile in base all'andamento dei mercati. Se e quando i motivi concernenti la svalutazione delle azioni proprie vengono meno, si procede al ripristino del valore fino a concorrenza con costo di acquisto orginario.
Si riporta il testo dell'art.2357-ter in vigore fino al 31 dicembre 2015 e il testo riformato dell'art.2357-ter in vigore dal 1° gennaio 2016.
Il decreto in esame, inoltre, ripete, aggiungendo il comma 7 all'art.2424-bis, che "le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter".
La riforma è frutto dell'adeguamento alla prassi internazionale (IAS 32) che prevede la deduzione dal capitale della riacquisizione degli strumenti finaziari (in questo caso, le azioni proprie) da parte dell'entità (la società).