Fisco

Aliquota IVA da applicare alla cessione di carne di quaglia


Con la Risoluzione 76/E l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito esposto da una ditta che si occupa di trasformazione e commercializzazione di carne di quaglia, che in seguito ad un accertamento eseguito dall'Agenzia delle Dogane, classifica la merce alla voce doganale 0208 “altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate” e, più precisamente, alla sottovoce 0208903000 “altre”- “di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri”. 

Per poter stabilire l'aliquota da applicare è necessario verificare se il prodotto è riconducibile nell'ambito delle categorie merceologiche doganali che possono fruire dell'aliquota ridotta. In base alla Tabella A, allegata al D.P.R. 633 del 1972. Il numero 7 della citata tabella assoggetta ad aliquota ridotta la cessione di “conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all’alimentazione (ex 01.06 – ex 02.04 – ex 02.06 – ex 03.01)”.

La voce doganale n 02.04 (“Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate: A. di piccioni domestici e di conigli domestici; B. di selvaggina; C. altre”) del Regolamento CEE n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune in vigore fino al 31 dicembre 1987, corrisponde alla voce doganale n. 0208 del Regolamento CEE 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria ed alla tariffa doganale comune attualmente in vigore. La voce doganale n. 0208 include, la sottovoce doganale n. 02089030 (“di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri”) nell’ambito della quale l’Agenzia delle Dogane ha classificato la carne di quaglia surgelata, commercializzata dalla ditta in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto l'Agenzia ha concluso che per la cessione di carne di quaglia surgelata (in base al numero 7 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972) viene applicata l'IVA del 10 per cento.