Fisco

IVASS: nuovi codice ente e codice tributo


La risoluzione 16/E dell’11 marzo dell'Agenzia delle Entrate istituisce, per una corretta e puntuale rendicontazione delle somme riscosse a titolo di sanzioni da parte dell’Ivass versate mediante modello F23 (con il codice tributo 741T), il codice ente:

    • NAE”, denominato “IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni” (da indicare nel campo 6 “codice ufficio o ente” del modello di pagamento)

Per consentire il recupero delle spese di notifica e di procedimento, è istituito il codice tributo:

    • NAET”, denominato “IVASS - Recupero delle spese di notifica e di procedimento” (da indicare nel campo 11 “codice tributo” del modello F23)

Le indicazioni già fornite agli agenti della riscossione in materia di riversamento delle somme versate con il codice tributo “741T” non subiscono variazioni.


Il nuovo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, istituito con l’articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, in sostituzione del soppresso ISVAP, ha chiesto l’attribuzione di un codice ente, identificativo dell’Istituto, e l’istituzione di un codice tributo per il recupero delle spese di notifica e di procedimento sostenute, in relazione ai procedimenti sanzionatori.