Diritto

Voluntary disclosure: approda in Italia il nuovo modello waiver svizzero


Con Comunicato stampa del 27 agosto 2015 l'Agenzia delle entrate rende noto che i contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione dei capitali detenuti in Svizzera potranno utilizzare un nuovo modello di waiver messo a punto dall'Amministrazione finanziaria e dall’Associazione Bancaria Ticinese, coadiuvata dall’Associazione Svizzera dei Banchieri.

Cos'è il waiver?

E' l’autorizzazione rilasciata dai contribuenti che vogliono continuare a detenere all'estero le proprie attività finanziarie, agli intermediari finanziari esteri per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative all'attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria.

Il testo del fac-simile definitivo con le relative istruzioni, disponibile sul sito delle Entrate, può essere utilizzato dal contribuente in alternativa al modello apposito delle banche svizzere.

Le novità e i vantaggi del nuovo modello

Il nuovo modello di waiver, rispetto ai precedenti, contiene maggiori dettagli sull’identificazione della relazione bancaria e alcune modifiche alle istruzioni.

Presentando il waiver, il contribuente potrà ottenere una riduzione delle sanzioni della metà del minimo edittale per le violazioni previste dalla normativa sul monitoraggio fiscale (art. 4, DL 167/1990), anche nel caso in cui le attività di collaborazione non vengano trasferite in un Paese con cui lo scambio di informazioni è automatico. Inoltre, al contribuente che presenta il waiver non si applica il raddoppio dei termini nel caso in cui le attività finanziarie continuino a essere detenute o vengano trasferite in seguito all’attivazione della procedura in uno dei Paesi che hanno sottoscritto, entro il 2 marzo 2015, un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale in base agli standard Ocse.