Applicazione del nuovo ravvedimento operoso alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti con Circolare del 15 luglio 2015 affronta il tema del ravvedimento delle violazioni degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, di cui al Dl 167/1990.
In particolare il gruppo di studio si è interrogato sulla possibilità di ricondurre le violazioni di cui sopra tra quelle relative ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. Le nuove disposizioni sul ravvedimento (art.13 del DLgs 472/1997, come modificato dalla Legge 190/2014), infatti, prevedono trattamenti diversificati per tali tributi sia relativamente ai termini sia relativamente alle cause ostative per accedere all'istituto (lettere b-bis), b-ter) e b-quater) del citato articolo):
- sanzione ridotta ad 1/7 del minimo (entro due anni dall'omissione ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo)
- sanzione ridotta ad 1/6 del minimo (oltre due anni dall'omissione ovvero oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo)
- sanzione ridotta ad 1/5 del minimo, facendo riferimento alla regolarizzazione degli errori e delle omissioni avvenuta dopo aver ricevuto un processo verbale di constatazione (pvc - art.24 della legge 4/1929)
Sebbene le sanzioni connesse al quadro RW non siano sempre associate al recupero di una maggiore imposta, si ritiene che l'operatività di tali disposizioni facciano riferimento a qualsiasi tipo di violazione amministrata dall'Agenzia delle entrate e non solo alle violazioni definite sostanziali, ossia connesse ad un tributo vero e proprio.
Diversamente, si verificherebbe un'eccessiva disparità di trattamento sanzionatorio tra le violazioni in materia di monitoraggio fiscale con annesso recupero di imposta, rispetto a quelle in cui il recupero non si verifichi.
Si ricorda che, il quadro RW va compilato da persone fisiche, società semplici (o enti equiparati) e dagli enti non commerciali nel caso in cui detengano attività estere di natura finanziaria, ovvero investimenti all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Ai fini dell'applicazione del nuovo ravvedimento operoso il contribuente può, alla luce delle riflessioni sopra esposte, trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- dichiarazione tardiva o integrativa (rispetto a quella in scadenza il 30 settembre XXXX): ossia dichiarazione da presentarsi entro 90 giorni dalla scadenza;
- dichiarazione integrativa oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma entro il 30 settembre dell'anno successivo (30 settembre XXXX + 1);
- dichiarazione integrativa entro il 30 settembre del secondo anno successivo (30 settembre XXXX + 2);
- dichiarazione integrativa oltre il 30 settembre del terzo anno successivo (30 settembre XXXX + 3) e fino alla decadenza dei termini di accertamento
E' in ogni caso presupposto indispensabile per l'applicazione delle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) del citato articolo che il contribuente abbia presentato l'Unico per il periodo d'imposta considerato alla scadenza (o nel maggior termine dei 90 giorni).