Circolare 27/E: chiarimenti in materia di collaborazione volontaria (I parte)
In data 16 luglio 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 27/E, recante chiarimenti in materia di collaborazione volontaria.
La nuova procedura, introdotta dalla Legge 186/2014, ha la finalità di far collaborare il contribuente ed il Fisco per fare emergere i redditi (attività finanziarie e/o investimenti) detenuti all'estero e non dichiarati o dichiarati solo in parte, consentendo ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con uno sgravio della sanzioni a proprio carico, nonchè l'esclusione della punibilità penale per i delitti in materia di dichiarazione e di pagamento di imposte di cui al DLgs 74/2000 art.2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter.
I temi affrontati dalla circolare, su richiesta dei professionisti e della stampa specializzata, sono:
- Ambito soggettivo della collaborazione volontaria;
- Ambito oggettivo della collaborazione volontaria;
- Cause di inammissibilità;
- Adempimenti a carico del contribuente;
- Ambito temporale;
- Aspetti sanzionatori;
- Perfezionamento della procedura.
Ambito soggettivo
Accesso alla procedura da parte dei procuratori
L’obbligo dichiarativo in materia di monitoraggio fiscale nasce in relazione al requisito soggettivo della detenzione delle attività estere. Il conferimento di una delega ad operare su di un rapporto all’estero senza alcuna limitazione equivale per il delegato alla detenzione dei valori presenti su detto rapporto, a prescindere dal fatto che questi effettui o meno delle operazioni.
In via generale, i delegati, sebbene non siano i titolari effettivi delle attività finanziarie, sono soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale. Ad essi, tuttavia, non può essere attribuito alcun reddito connesso alle attività stesse. Di conseguenza, questi non saranno obbligati a far emergere eventuali maggiori imponibili non connessi con le suddette attività, mentre saranno obbligati a far emergere eventuali ulteriori attività della specie che detengono o hanno detenuto all’estero in un qualsiasi periodo d’imposta ancora aperto.
Esistono delle fattispecie di procura in cui tale requisito soggettivo viene meno:
A) il soggetto è stato delegato ad effettuare su di un conto estero operazioni che, per la loro natura, escludono che il delegato detenga le attività finanziarie allocate sul rapporto. Ad esempio, non è tenuto alla compilazione del quadro RW l'amministratore di una società di capitali che ha potere di firma su conti correnti esteri della società stessa dei quali si ha evidenza nelle scritture contabili, e che ha la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiario dei relativi redditi. Nel caso in cui, invece, il rapporto finanziario non risulti dalle scritture contabili, l'amministratore è tenuto alla compilazione del quadro RW doppio.
B) la delega comporti delle limitazioni tali da escludere il delegato dal percepirne i redditi (non si possono effettuare operazioni di versamento e prelevamento o operazioni a queste corrispondenti).
Ambito oggettivo
La circolare precisa che, le violazioni del quadro RW possono essere regolarizzate tramite l’istituto del ravvedimento operoso, a condizione che la dichiarazione dei redditi cui la violazione si riferisce sia stata validamente presentata.
Per quanto riguarda le quantificazioni conto titoli in valuta estera, si devono seguire i criteri dalle norme vigenti in ciascun singolo periodo di imposta. Per la determinazione del controvalore in euro, occorre inserire nel quadro RW:
- fino al periodo d’imposta 2012: cambio medio annuale;
- dal periodo d’imposta 2013: cambio medio mensile.
Il denaro contenuto nelle cassette di sicurezza rientra nell'ambito oggettivo della procedura di collaborazione volontaria, sia che le stesse siano detenute in Italia (la collaborazione volontaria cd. "nazionale", infatti, consente al contribuente di regolarizzare eventuali inadempienze dichiarative e violazioni fiscali in materia di IRES/IRPEF, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA, 770, in riferimento a periodi d'imposta ancora accertabili), sia che siano detenute all'estero.
La circolare descrive il caso di un contribuente che ha presentato la dichiarazione per il 2009 e che detiene una cassetta di sicurezza in Italia mai stata aperta dopo il 31 dicembre di quell’anno. La fattispecie non rileva ai fini della procedura di collaborazione volontaria nazionale.
Tale denaro dovrà, invece, essere indicato nella relazione accompagnatoria della procedura di collaborazione volontaria internazionale se era già stato detenuto in un Paese black list in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, in un periodo d’imposta ancora accertabile. La prova della disponibilità in Italia del denaro deve essere data attraverso il versamento dello stesso su di un conto corrente appositamente aperto presso un intermediario finanziario.