Lavoro

JOBS ACT: Dlgs 81/2015 Lavoro a tempo parziale - II PARTE


Trasformazione del rapporto

Su accordo delle parti è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale. L'accordo deve risultare da atto scritto.

Il rifiuto del lavoratore a trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale e viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonchè da gravi patologie cronico‐degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale e' trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Casi di priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale

  • patologie oncologiche o gravi patologiecronico‐degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche' nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilita' lavorativa con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessita' di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

  • lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di eta' non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno  e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianita' inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

Diritto di precedenza

In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione, anche tramite comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, al personale gia' in forza a tempo pieno, occupato in unita' produttive site nello stesso ambito comunale. Il datore di lavoro dovrà prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.

Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di  mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Congedo parentale

Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purche' con una riduzione d'orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro e' tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

Computo dei lavoratori a tempo parziale

I lavoratori sono computati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.

Sanzioni

  • In difetto di prova, su domanda del lavoratore, e' dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.

  • Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore e' dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia.

  • Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalita' temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato e della sua necessita' di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

  • L'applicazione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalita' e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

Retribuzione minima oraria INPS

La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto‐legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

ANF

Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore (sI cumulano le ore prestate in diversi rapporti di lavoro). In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Qualora non si possa individuare l'attivita' principale gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS.

Retribuzione minima oraria INAIL

La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, ai fini INAIL e' uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione INAIL è stabilita con le modalita' di cui alla retribuzione minima INPS.

Pubblica Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia.