Cassazione: se l'imprenditore non tiene la contabilità è passibile di sola sanzione amministrativa
Con la sentenza n.28581 del 6 luglio 2015, la Cassazione ha rigettato il ricorso di un amministratore di società, nella parte in cui sosteneva di essere meramente prestanome e di non avere, conseguentemente, responsabilità per la mancata tenuta delle scritture contabili, ma l'ha ammesso nella parte in cui difettava la motivazione della Corte d'Appello di Milano circa la sostenibilità dell'accusa per il reato di "occultamento o distruzione di documenti contabili" (art.10 D.lgs 74/2000).
La mancanza istituzione delle scritture contabili infatti, sostiene la Cassazione, non configura la condotta di reato di occultamento o distruzione e tale condotta è stata accertata successivamente, una volta cessata l'amministrazione dell'imputato e iniziata quella dell'amministratore succedutogli.
All'amministratore, pertanto, si applicherà soltanto la sanzione amministrativa di cui all'art.9 del D.lgs 471/1997 e non il reato.