Fisco

Credito per le imposte pagate all'estero: disposizioni specifiche per le aziende


Il recente intervento dell'agenzia delle entrate (circolare 9/E del 5 marzo 2015) ha di fatto riassunto in un vademecum la disciplina applicativa del credito di imposta spettante in Italia per le imposte pagate all'estero da soggetti residenti in Italia.

L'intervento dell'agenzia è articolato seguenti parti (clicca sui titoli o a lato per consultare le specifiche trattazioni):

Natura e presupposti Determinazione del credito d'imposta Limitazioni applicative Disposizioni specifiche per le imprese Credito d'imposta e stabili organizzazioni
Il reddito prodotto all'estero, il suo concorso alla formazione dell'imponibile in Italia, quali imposte estere generano credito e il principio della loro definitività Il meccanismo di calcolo ed i singoli elementi del rapporto, il periodo d'imposta di competenza della detrazione ed il caso dell'omessa dichiarazione dei redditi esteri Limitazione della detrazione per singolo Stato ed il caso del parziale concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo, riliquidaizone delle imposte estere a seguito di un accertamento Periodo di competenza della detrazione. modalità di calcolo, riporto in avanti ed indietro delle eccedenze Il riconoscimento del credito alle stabili organizzazioni in Italia di imprese estere, altri casi particolari

Nel presente approfondimento affrontiamo quanto riassunto dall'Agenzia in tema di Disposizioni specifiche per le imprese.

Disposizioni specifiche per le imprese

Il comma 5 prevede la possibilità di calcolare la detrazione dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. Questa disposizione mira ad assicurare il rispetto della connessione tra l’esercizio in cui il reddito estero concorre a formare l’imponibile e l’esercizio per il quale spetta la detrazione.

Ciò che viene introdotto è una facoltà che può essere esercitata da tutte le imprese residenti e che producono all’estero redditi tramite una stabile organizzazione e non un obbligo per il contribuente.

A differenza del comma 4 dell’articolo 165 del TUIR, il termine previsto dal comma 5 si riferisce al primo periodo d’imposta successivo a quello di competenza. Per esempio per i soggetti con l’esercizio che coincide con l’anno solare, l’ultima data utile per i redditi prodotti nel 2014 è il 30 settembre 2016, anche nel caso in cui la dichiarazione venga presentata successivamente (ritardo non superiore a 90 giorni)

Il comma 6 individua due tipi di eccedenze:

-       L’imposta estera pagata a titolo definitivo che supera la quota dell’imposta italiana relativa al reddito prodotto nello stesso Paese;

-       L’imposta italiana che eccede l’imposta estera.

È prevista la compensazione delle due eccedenze tramite il meccanismo del riporto all’indietro (carry back) o in avanti (carry forward), in un arco di tempo che copre complessivamente sedici esercizi.

Il problema delle eccedenze è che derivano non solo dalle maggiori o minori aliquote estere ma anche dall’applicazione delle diverse regole nella determinazione della base imponibile. Solitamente accade che il reddito prodotto dalla stabile organizzazione all’estero (sulla base delle disposizioni normative dello Stato di localizzazione) risulti di ammontare diverso rispetto al corrispondente reddito da sottoporre a tassazione in Italia. Ad esempio potrebbe verificarsi il caso in cui redditi isolati (come ad esempio interessi attivi, royalties) siano assoggettati a tassazione, nello Stato della fonte, sull’ammontare lordo, mentre nello Stato di residenza, concorrono a formare il reddito d’impresa al netto dei costi sostenuti per la produzione. Questa situazione comporta che le componenti di reddito tassate all’estero siano di ammontare superiore al reddito complessivo netto, determinando così eccedenze positive di imposta estera.

La circolare 9/E del 5 marzo 2015 illustra diversi esempi numerici per far comprendere meglio le diverse modalità di calcolo.