Lavoro

JOBS ACT: Dlgs 81/2015 Lavoro Accessorio


Il lavoro accessorio

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000,00 euro (rivalutati annualmente) nel corso di un anno civile. Fermo il limite dei 7.000 euro, nei confronti di committenti imprenditori o prefessionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun committente per compensi non superiori a 2.000,00 euro, rivalutati annualmente.

Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile (rivalutati annualmente), da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 48 Dlgs 81/2015 si applicano in agricoltura:

a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 

E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 81/2015.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 del Dlgs n. 165 del 2001.

Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti potranno acquistare esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

I committenti non imprenditori o professionisti potranno acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

In attesa dell’emanazione del decreto del MLPS che fisserà i valori nominali delle prestazioni di lavoro accessorio, il valore nominale del buono orario e' fissato in 10 euro e nel settore agricolo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Il concessionario (INPS e agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del Dlgs n. 276 del 2003) provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali potrà essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

In considerazione delle particolari condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità', di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali e' prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, potrà stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

Comunicazione

I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

A tal proposito, in data 25/06/2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato, con nota n. 33_0003337, che “Al fine dei necessari approfondimenti in ordine alla attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, si informa che la comunicazione in questione sarà effettuata agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure”.

Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.