Fisco

Tax credit digitalizzazione: fornite nuove FAQ dal MiBACT


In data 30 giugno 2015, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo un documento contenente una serie di FAQ relative al credito di imposta per digitalizzazione delle strutture ricettive, di cui all'art. 9, D.L. n. 83/2014.

In particolare, tra i numerosi chiarimenti, si segnalano le seguenti FAQ:

  1. Domanda.  Possono gli agriturismi beneficiare del credito d'imposta di cui all'art.9 del decreto legge n. 83/2014?
    Risposta. No, non ricorrono i presupposti per l'applicazione del credito d'imposta, in quanto l'esercizio dell'attività di ricezione si svolge nel contesto di una struttura che, in via prevalente, è dedicata allo svolgimento di attività non attinenti alla ricezione turistica.

  2. Domanda. Possono gli imprenditori rivolgersi alle Associazioni di Categoria per avere assistenza completa delegando loro tutti gli adempimenti necessari per la presentazione dell’istanza relativa al tax credit digitalizzazione?
    Risposta. L’imprenditore può avvalersi a sua discrezione dell’assistenza delle associazioni di categoria o altra posto che la firma digitale dell’istanza deve essere quella del legale rappresentante.

  3. Domanda. Come può essere utilizzato il credito d'imposta?
    Risposta. Il credito d’imposta riconosciuto si può utilizzare esclusivamente per compensazione tramite presentazione del modello F24 da inoltrare tramite i servizi telematici all’Agenzia delle entrate con le modalità stabilite dalla medesima, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta riconosciuto cade in prescrizione dopo 10 anni. Per ulteriori informazioni di carattere fiscale si consiglia di contattare direttamente l’Agenzia delle entrate.

  4. Domanda. Le fatture vanno allegate all'istanza?
    Risposta. Le fatture, con le quali l’impresa ha sostenuto le spese per la digitalizzazione, non vanno allegate all’istanza, né inviato un elenco delle stesse. È l’attestazione dell’effettività del sostenimento delle spese, rilasciata dal soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 4, comma 4 D.M. 12 febbraio 2015, che rileva ai fini della verifica dei dati oggettivi, cioè “certifica” che l’impresa abbia effettivamente sostenuto le spese dichiarate.

  5. Domanda. La firma digitale per la sottoscrizione dell’istanza può non essere del legale rappresentante?
    Risposta. La firma digitale per sottoscrivere l’istanza deve essere esclusivamente quella del legale rappresentante e non può essere sostituita da altra firma digitale.

  6. Domanda. Un unico rappresentante legale per più imprese può inviare le istanze per ogni singola impresa?
    Risposta. In caso di un unico legale rappresentante per più imprese, basta ricevere una sola volta le credenziali d’accesso al Portale dei procedimenti per aprire tanti procedimenti, quante sono le imprese per le quali il legale rappresentante presenta istanza per il riconoscimento del credito d’imposta. ATTENZIONE: le istanze devono essere inviate singolarmente.

Si ricorda infine che l'istanza, da presentare in forma telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, può esser trasmessa dalle ore 10:00 del 22 giugno 2015 alle ore 12:00 del 24 luglio 2015. Al fine di agevolare la presentazione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, il Ministero inoltre mette a disposizione sul proprio sito un file tutorial ed il facsimile dell'istanza di attestazione.