Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2015
Per l’anno 2015, il DM 8 aprile 2015 stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello può essere concesso entro il limite del 1,60% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, premio compreso.
Il provvedimento ministeriale prevede che il tetto del 1,60% possa essere rideterminato fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
Il beneficio contributivo è il seguente:
- entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
- intera aliquota del lavoratore.
Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:
- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale in oggetto (quindi entro il 29/06/2015);
- prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
La fruizione dell’incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
I soggetti esclusi sono le Pubbliche Amministrazioni e le aziende che hanno corrisposto trattamenti economici e normativi non conformi ai trattamenti minimi previsti per legge o dalla contrattazione collettiva o individuale applicata.
Le aziende dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica (anche tramite intermediari abilitati), apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, ex INPDAP ed ex ENPALS.
In previsione del rilascio sul sito internet dell’Istituto www.inps.it della procedura per l’invio delle domande di sgravio, con apposito messaggio verrà portata a conoscenza la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze.