Fisco

Ratificato l'accordo fiscale tra Italia e Stati Uniti d'America


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio scorso la legge 18 giugno 2015 n. 95 con cui si procede alla ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America.

L'accordo intergovernativo, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, ha lo scopo di migliorare la compliance fiscale internazionale oltre che provvedere all’applicazione della normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act).

L’oggetto di scambio di informazioni fiscali tra i due Paesi, come previsto dalla norma in esame entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, riguarda in particolar modo l’apertura di conti finanziari negli Stati Uniti da parte di soggetti la cui residenza risulta essere in Italia e conti finanziari detenuti in Italia da soggetti residenti negli Stati Uniti.

In dettaglio, in caso di apertura di un conto da parte di un soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente nonché da parte di entità non finanziarie passive ovunque residenti, i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate:

  • il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza ed attestazione di residenza fiscale;
  • per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonché la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale.

L’acquisizione delle informazioni sopra indicate è obbligatoria a partire dal 1º luglio 2014 per l’apertura di conti finanziari da parte dei soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, il cui controllo è esercitato da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.

A decorrere dal 1º gennaio 2016 l’obbligo di comunicazione delle informazioni si estende anche per l’apertura di conti finanziari da parte dei soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

Si ricorda infine che, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 1 dell'Accordo, viene applicato un prelievo nella misura del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense da parte delle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, della legge in esame che agiscono in qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense.