Fisco

Detrazione IVA ammessa anche in assenza di partita IVA


Ai fini della detrazione dell’IVA contano i requisiti sostanziali e non quelli formali, con la conseguenza che se l’Ufficio pretende l’imposta sulle operazioni attive poste in essere nell’esercizio di un’attività economica, il cui inizio non è stato dichiarato, deve anche riconoscere il diritto alla detrazione, a nulla rilevando la mancata dichiarazione di inizioattività e, quindi, la mancata attribuzione della partita IVA.

Con questa conclusione, raggiunta dalla Corte di giustizia nella sentenza di cui alla causa C-183/14 del 9 luglio 2015, i giudici comunitari si sono pronunciati, allo stesso tempo:

  • sulla soggettività passiva IVA di un’associazione priva di personalità giuridica che,in assenza di partita IVA, ha provveduto alla costruzione e alla successiva vendita di 122 appartamenti e di 23 posti auto, e
  • sulla detraibilità dell’IVA assolta dall’associazione in assenza della dichiarazione diinizio attività e dell’attribuzione del numero di partita IVA.

In ordine al primo profilo, è stato affermato che le operazioni immobiliari in questione, per numero e valore, configurano l’esercizio di un’attività d’impresa, dovendosi pertanto ritenere che l’associazione abbia agito, in sede di vendita, in qualità di soggetto passivo d’imposta, ai sensi dell’art. 9, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE. Secondo i giudici comunitari, “considerata la dimensione dell’operazione immobiliare oggetto del procedimento principale, consistente nella costruzione e nella vendita di quattro immobili per un totale di oltre 130 appartamenti, un operatore economico prudente e accorto non poteva ragionevolmente concludere che una siffatta operazione non fosse soggetta a IVA (…)”.

In considerazione dell’imponibilità delle cessioni si è posto il problema della detraibilità dell’IVA assolta, a monte, in sede di costruzione degli immobili oggetto di successiva vendita.

In ordine a questo ulteriore profilo, l’art. 168 della Direttiva n. 2006/112/CE prevede, come regola generale, che la detrazione può essere esercitata dal soggetto passivo IVA “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta(…)”.

Nel caso di specie, gli immobili costruiti dall’associazione sono stati utilizzati nell’ambito di un’attività d’impresa prima che l’associazione presentasse la dichiarazione di inizio attività e,quindi, ottenesse il numero di partita IVA.Tale eventualità, ad avviso dei giudici comunitari, non impedisce l’esercizio della detrazione,in quanto gli obblighi di dichiarazione dell’inizio, variazione e cessazione attività e di registrazione ai fini dell’IVA “costituiscono soltanto requisiti formali a fini di controllo, che non possono rimettere in discussione, in particolare, il diritto a detrazione dell’IVA, nei limiti in cui le condizioni materiali che fanno sorgere tale diritto siano soddisfatte”.

Insomma, ciò che è richiesto per l’esercizio della detrazione è l’utilizzo dei beni/servizi nell’ambito di un’attività che dà luogo ad operazioni imponibili o ad esse assimilate ai fini della detrazione, mentre gli obblighi “formali” – diretti ad assicurare l’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria e a scongiurare il pericolo di frodi – non escludono, ove non rispettati, il diritto di detrazione se risultano comunque osservati gli obblighi “sostanziali”. I giudici comunitari hanno, pertanto, concluso affermando che la detrazione non può essere né esclusa, né rinviata al momento in cui l’associazione dichiari l’inizio attività ed ottenga la partita IVA.