Lavoro

Cassazione: l'impossibilità temporanea a svolgere la mansione non giustifica il licenziamento


Lo ha sancito la sentenza n. 12486 del 17 giugno 2015 della sezione lavoro di Cassazione.

Nel caso specifico un pilota veniva licenziato perchè non in possesso di una specifica abilitazione necessaria per poter pilotare i nuovi velivoli della Compagnia. 

Per la Corte questa è una temporanea impossibilità a svolgere la propria mansione.

Il datore di lavoro non solo non ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare la ricorrenza di una ipotesi di impossibilità definitiva e non rimovibile ma ha anche violato i principi costituzionali di solidarietà sociale nel momento in cui, anzichè segnalare, con congruo anticipo, al lavoratore la necessità di riacquistare a sue spese i titoli e le abilitazioni mancanti, ha immediatamente proceduto al licenziamento, pur essendo consapevole del fatto che il corso doveva svolgersi necessariamente entro un periodo di tempo incompatibile con quello necessario per l'acquisizione dei titoli e delle abilitazioni mancanti.

Questo comportamento dimostra l'illegittimità del licenziamento, risultando priva di ragionevole giustificazione la decisione della società di irrogare la sanzione espulsiva, in modo "precipitoso" e adducendo motivazioni che appaiono pretestuose.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese.