Lavoro

Chiarimenti in materia di contributi IVS e gestione separata Inps da Unico 2015


In data 12 giugno 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Inps la Circolare n°120 in materia di compilazione del quadro RR del modello Unico/2015. Tale quadro della dichiarazione dei redditi va compilato ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, nonché dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps.

Contributi IVS

Per quanto riguarda la Sezione I - Contributi prevodenziali dovuti da artigiani e commercianti - il reddito imponibile è dato dal totale dei redditi d'impresa conseguiti nell'anno 2014, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, che vanno scomputate dal reddito dell’anno.

In particolare il calcolo è il seguente:

RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 12

Si precisa che, il quadro RF è compilato dalle imprese in contabilità ordinaria; il quadro RG è compilato dalle imprese in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari; il quadro RH è compilato in caso di redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate.

Nel caso in cui l'imprenditore aderisca al regime dei minimi di cui all'art.27 commi 1 e 2 del Dl 98/2011, il reddito imponibile si determina dal quadro LM: 

rigo LM6 (reddito lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse)

Gli imprenditori che partecipano inoltre a srl sono tenuti ad integrare il reddito imponibile dichiarato come reddito d'impresa con quello denunciato con il modello Unico Sc, corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Contributi gestione separata Inps

Per quanto riguarda la Sezione II del quadro RR - Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata Inps  (art.53, comma 1 del TUIR) - il reddito imponibile è quello dato dalla somma dei seguenti redditi da riportare nel rigo RR5:

  • reddito da lavoro autonomo per l'esercizio di arti e professioni (quadro RE)
  • reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate (quadro RH)
  • reddito dei soggetti che adottano il regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (quadro LM)

Inoltre, sussistono altri redditi che che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare con i seguenti codici al fine di evitare versamenti indebiti:

  • codice 2: i redditi erogati agli amministratori (art.1 DM 25 maggio 2001);
  • codice 3: i redditi di cui all’art. 50, comma 1 lett. C bis) del TUIR (sindaci, revisori, collaborazione a giornali etc.), le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all’art. 53, comma 2 lett. C) del TUIR, nochè i redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 64 comma 1 lett. l);
  • codice 4: i redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici specialisti in formazione.

Tali redditi, essendo già stati soggetti a gestione separata in qualità di parasubordinati, concorrono alla formazione del massimale annuo, che per il 2014 è pari a € 100.123.

All'imponibile così determinato vanno applicate le aliquote e sottratti gli acconti versati nel 2014:

  • 22% se il soggetto è coperto da altra forma previdenziale obbligatoria;
  • 27,72% se il soggetto non è coperto da altra forma previdenziale obbligatoria.

Versamenti

I professionisti aderenti alla Gestione Separata e gli artigiani e commercianti tenuti al pagamento dei contributi IVS sulla quota di reddito eccedente il minimale versano tali somme alle scadenze previste per per il pagamento delle imposte sui redditi, ossia:

  • 16 giugno 2015 (saldo e primo acconto 2015), scadenza prorogata dal Comunicato MEF del 9 giugno 2015 al 6 luglio 2015 per i contribuenti soggetti a studi di settore
  • 30 novembre 2015 (secondo acconto 2015)

Ovvero con la maggiorazione del 0,4% a titolo di interesse corrispettivo per i versamenti effettuati tra il 17 giugno ed il 16 luglio 2015, ovvero tra il 7 luglio ed il 20 agosto 2015 per i contribuenti soggetti agli studi di settore.

I codici tributo per gli interessi dello 0,4%, che vanno indicati separatamente nella delega F24, sono i seguenti:

  • "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “DPPI” per i liberi professionisti.

Tali debiti possono essere rateizzati, purchè la prima rata sia versata entro la data di scadenza prevista per il versamento del saldo e l'ultima sia versata entro il 30 novembre 2015. 

Attenzione che, artigiani e commercianti possono rateizzare soltanto gli importi calcolati sul reddito eccedente il minimale e non i contributi dovuti sul minimale e non versati nel corso del 2014, in particolare non versati in sede di compilazione dell'Unico.