Lavoro

DURC on line - prime indicazioni operative


Dal 1 luglio 2015, i soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva, potranno verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CASSE EDILI.

La verifica in tempo reale è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC e riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

La regolarità sussiste in caso di rateizzazioni; sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione; crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo; crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza; crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito.

La regolarità sussiste inoltre in presenza di lievi scostamenti tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione. Per lievi scostamenti si intendono omissioni pari o inferiori ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge. L'importo di Euro 150,00 deve intendersi "cristallizato" al momento dell'effettuazione della verifica.

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile di riferimento trasmetteranno via PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 12/79, l'invito a regolarizzare con l'indicazione analitica delle cause di irregolarità. L'interessato potrà regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica.

Il DURC avrà validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica e sarà liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili nei rispettivi siti Internet.