Codice Penale: novità in materia di delitti contro la PA e di falso in bilancio
Con la legge 27 maggio 2015, n. 69, che entrerà in vigore il 14 giugno prossimo, il legislatore interviene in un settore particolarmente delicato, quello dei delitti contro la pubblica amministrazione, un settore che negli ultimi anni ha registrato un enorme mole di crimini scoperti, prevedendo pene più severe, per coloro che si macchiano di peculato, corruzione e concussione.
Nello specifico, la legge si compone di 12 articoli, suddivisi in due categorie. I primi 8 articoli riguardano, appunto, i delitti contro la pubblica amministrazione, i restanti articoli si riferiscono ai delitti in materia di false comunicazioni sociali (falso in bilancio).
Modifiche in materia di delitti contro la p.a.
In particolare, il legislatore ha esteso la durata delle pene previste per l’art. 32 ter (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione); per l’art. 32-quinquies (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego); per l’art. 35 (Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte). Cambia anche la durata della pena prevista per il peculato (art. 314 c.p., I comma), peraltro, già modificata con la legge 6 novembre 2012, n. 190, infatti, con la nuova disposizione “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria” non sarà più punito con “la reclusione da quattro a dieci anni”, ma con “la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi”.
Aggravate anche le pene per i reati di corruzione del pubblico ufficiale, di cui agli artt. 318 c.p., 319 e 319-ter, 319-quater.
All’art. 323-bis viene aggiunto un ulteriore comma e l’articolo viene rubricato come Circostanze Attenuanti. Il nuovo comma, prevede una specifica attenuante, in favore di chi, nei delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, si sia adoperato (ravvedimento operoso), “per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite la pena è diminuita da un terzo a due terzi”.
Viene aggiunto, inoltre, un terzo comma all’art. 165 c.p. secondo cui, nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, si può avere la sospensione condizionale della pena, solo se il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio corrisponde all'amministrazione lesa una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito, a titolo di riparazione pecuniaria, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.
Peraltro, per i reati previsti dai medesimi articoli, “è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno”, così come, sempre per gli stessi delitti secondo il nuovo art. 322-quater.
In materia di delitti contro la p.a. cambia anche la possibilità di essere ammessi al patteggiamento, infatti, l’ammissibilità della richiesta, viene subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, secondo quanto previsto dal nuovo comma 1-ter dell’art. 444 del c.p..
Nell’art. 317, in materia di concussione, è modificato l’ambito soggettivo del reato e aggiunto accanto al pubblico ufficiale, anche l’incaricato di pubblico servizio. In realtà, l’incaricato di pubblico servizio era una figura già prevista nella vecchia formulazione dell’art. 317, successivamente, eliminata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd Legge Severino), viene oggi reinserita.
Aggravate anche le pene previste per l’associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis.
Dall’entrata in vigore della presente legge, il PM che esercita l'azione penale, nei reati contro la pubblica amministrazione, è tenuto obbligatoriamente ad informare il Presidente dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).
Modifiche in materia di falso in bilancio
Dopo essere intervenuto sul codice penale, il legislatore, con la nuova legge, passa ai delitti relativi alle false comunicazioni sociali, modificando integralmente l’art. 2621 c.c. in materia di falso in bilancio e aggiungendo i commi bis e ter allo stesso articolo. Nello specifico, dalla tradizionale formulazione dell’art. 2621 c.c. viene rimossa la frase “l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico”; intervenendo quindi sul dolo, il legislatore estende di fatto la portata della fattispecie anche ad altre condotte, consapevoli, ma non intenzionalmente ingannevoli. Peraltro, con la nuova formulazione la condotta è sempre punibile, vengono, infatti, eliminate le deroghe di punibilità precedentemente previste. Però vengono inseriti due nuovi commi allo stesso articolo, in cui si prevede una pena inferiore per i reati di lieve entità e la non punibilità per i reati di lieve tenuità che dovrà comunque essere valutata dal giudice.
Modificato anche il successivo art. 2622 c.c., “falso in bilancio riferito a società quotate”, con:
- un aumento della pena che da sei mei a tre anni della precedente versione, passa oggi da tre a 8 anni;
- procedibilità a querela;
- rimozione delle esenzioni di non punibilità.
Modifiche previste anche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari, nello specifico il legislatore interviene sull’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, prevedendo le seguenti più pesanti sanzioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente: “In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;
c) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;
d) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;
e) la lettera c) è abrogata”.