Fisco

I rimborsi IVA connessi alle operazioni doganali competono alle Dogane


Con la nota n. 65037 le Dogane hanno chiarito che nel caso in cui sia necessario procedere al rimborso dell'IVA connessa a delle operazioni doganali (d’Ufficio, a seguito d’istanza del contribuente, in ottemperanza a sentenze giudiziarie), è stata predisposta una nuova procedura tramite la quale l'erogazione del rimborso sarà operata direttamente dagli Uffici delle dogane, previo nullaosta obbligatorio dell’Agenzia delle entrate e avvenuto accreditamento, ad opera del Dipartimento delle finanze, delle somme richieste nel capitolo di spesa “3810” del bilancio dello Stato, riguardante le “restituzioni e rimborsi di imposta sul valore aggiunto”.

In attesa della pubblicazione di un protocollo procedurale, volto a determinare le tempistiche delle vari fasi coinvolte nel processo di erogazione del rimborso IVA, le Dogane hanno fornito un memorandum che i propri Uffici dovranno seguire, previa verifica della legittimità delle richieste a loro pervenute.

Gli Uffici delle dogane procedenti dovranno svolgere le seguenti operazioni: 

  1. richiedere al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate il preventivo nullaosta al rimborso dell’IVA, volto ad evitare duplicazioni del beneficio, ad esempio nel caso di avvenuto esercizio del diritto alla detrazione (ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 633/1972), informando di tale richiesta il creditore;
  2. dopo aver ricevuto il nullaosta dalle Entrate, dovranno formulare apposita richiesta di accreditamento dei fondi sul citato capitolo di spesa “3810” all’Ufficio contabilità dei diritti doganali e tutela interessi finanziari dell’Unione europea di questa Direzione centrale;
  3. in seguito alla comunicazione dell’avvenuto accreditamento sul citato capitolo delle somme richieste, provvedere al pagamento e darne comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate (lo stesso che ha rilasciato il nullaosta), nonché allo stesso menzionato Ufficio della Direzione centrale.

La suddetta procedura dovrà essere adottata anche con riferimento ai procedimenti di rimborso in corso, attivati secondo le disposizioni dettate dalla previgente nota n.109666 R.U. del 07/10/2011, per le quali i rimborsi venivano concessi dall’Agenzia delle entrate: tali disposizioni devono intendersi superate dalle direttive in commento.

Le Dogane ricordano infine che resta ferma la possibilità di sospendere il pagamento del debito nel caso in cui siano stati notificati al creditore atti di contestazione o irrogazione di sanzioni (ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 472/1997).