Diritto

Cassazione: i crediti non recuperati sono pagati al valore di realizzo dall'amministratore che non ha consegnato la contabilità al curatore fallimentare


Con la sentenza n.13082 del 24 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo il quale l'iscrizione dei crediti a bilancio, inseriti secondo il valore presumibile di realizzazione, è fatto sufficiente per presumere, salvo prova contraria che deve fornire l'amministratore della società, l'esistenza e la conseguente recuperabilità degli stessi.

In caso di fallimento, infatti, qualora il recupero dei crediti non possa essere portato a termine a causa della mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare da parte dell'amministratore sociale, questi dovrà corrispondere a titolo di risarcimento i crediti iscritti in bilancio, secondo il loro valore di realizzo.

Nel caso di specie, l'amministratore non era riuscito a dimostrare che i crediti controversi non erano altro che provvigioni e indennità dovuti dalla preponente alla società fallita, la prima già condannata con sentenza di primo grado al pagamento di queste prima del fallimento di quest'ultima.