Cassazione: Legittimo il secondo licenziamento se il primo risulta inefficace
I giudici di legittimità respingono il ricorso di una lavoratrice che impugnava la sentenza della Corte d’appello di Roma che riteneva legittimo il secondo licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.
Nel caso di specie la lavoratrice era stata licenziata una prima volta per riduzione di personale poi ritenuto illegittimo. Avverso il secondo licenziamento, ritenuto invece legittimo, la lavoratrice decideva di ricorrere in Cassazione sostenendo che fosse privo di effetti essendo già stata precedentemente licenziata per riduzione del personale.
Il ricorso è infondato in quanto il precedente orientamento “invocato dalla ricorrente, secondo cui, irrogato un primo licenziamento, il secondo, intimato in corso di causa e prima della sentenza di accoglimento, deve considerarsi privo di ogni effetto per l’impossibilità di adempiere la sua funzione per essere il rapporto di lavoro ormai estinto, risulta superato dalla successiva giurisprudenza secondo cui il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo.”
Dunque il secondo licenziamento è da ritenersi produttivo di effetti solo nel caso in cui il primo venga riconosciuto invalido o inefficace (Cass. n. 1244/11).