Depositi IVA: la normativa evolve verso il riconoscimento di un regime giuridico
L’articolo 34, comma 44, del DL n. 179/2012 ha modificato l’articolo 16 comma 5-bis del DL n. 185/2008 (secondo cui la consegna dei beni al depositario configura di per sé atto idoneo ad introdurre le merci nel deposito), specificando ulteriormente che:
- l’introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito, senza necessità della preventiva introduzione della merce nel deposito
- le prestazioni di cui alla lettera h) comma 4 dell’art. 50-bis (prestazioni di servizi “relative a beni custoditi in un deposito IVA”, anche se “materialmente eseguite nei locali limitrofi” al deposito stesso) sono sufficienti ad assolvere le funzioni di stoccaggio e custodia, integrando il contratto civilistico di deposito
Impatto operativo
La norma favorisce l’operatore, in quanto basterà l’introduzione negli “spazi limitrofi” al deposito, senza preventivamente introdurre “fisicamente” la merce nel deposito stesso, perché essa si consideri introdotta nel deposito IVA. Inoltre, l’esecuzione sulle merci di prestazioni di cui all’art. 50-bis comma 4 lettera h) perfeziona il contratto di deposito, consentendo di assolvere l’IVA tramite autofatturazione al momento dell’immissione dei beni in consumo nel territorio dello Stato.
Criticità
La norma avrà efficacia retroattiva, andando ad incidere sui numerosi contenziosi in corso. Assai frequenti sono stati finora i casi in cui l’Amministrazione ha proceduto al recupero d’imposta nei confronti dell’operatore che, al momento di immettere in consumo la merce semplicemente “consegnata” al depositario, avesse assolto l’Iva tramite autofatturazione. In queste ipotesi infatti l’orientamento prevalente era di ritenere che non vi fosse ab origine un valido contratto deposito, e che dunque l’imposta non potesse essere assolta tramite autofatturazione.