Lavoro

Cassazione: Immediatezza della contestazione e ragioni che possono giustificarne il ritardo


I fatti oggetto di contestazione al dipendente di un istituto di credito costituivano in un "abnorme movimentazione di conti correnti intestati al lavoratore e ai suoi familiari" consistente in versamenti ed emissione di assegni, addebiti e accrediti per giroconti finalizzati ad un'attività di finanziamento di soggetti economici in difficoltà finanziarie.

Il giudice di merito escludeva che fosse violato il principio dell'immediatezza della contestazione, dal momento che la scoperta e l'accertamento dei fatti avevano reso necessarie complesse indagini.

Il lavoratore ricorre in Cassazione contestando che il tempo trascorso tra la data della contestazione e l'avvio delle indagini costituiva un ingiustificato ritardo che determinava, a suo avviso, l'illegittimità della sanzione erogata. Il lavoratore evidenzia anche che il datore di lavoro non aveva ritenuto di adottare nei suoi confronti una misura cautelare come l'allontanamento temporaneo dal servizio.

La Corte Suprema rigetta il ricorso in quanto ritiene rispettato il principio di immediatezza della contestazione, in considerazione del fatto contestato e del tempo adoperato per l'accertamento dei fatti contestati. Sono stati puntualmente richiamati i principi in tema di immediatezza della contestazione, ricordando che essa deve essere intesa in senso relativo, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e la valutazione dei fatti contestati. La valutazione delle circostanze di fatto, che in concreto giustificano o meno il ritardo e consentono di formulare il giudizio di relatività è riservata al giudice del merito ed il suo accertamento è insindacabile in cassazione se congruamente motivato. Anche in merito alla sospensione cautelare la Corte precisa che ha natura facoltativa e che è riservata alla sfera decisionale del datore di lavoro, quindi insindacabile.