Fisco

Chiarimenti su accertamento e redditometro: Circolare 1/E


Dopo i chiarimenti sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni e sull'IVA per cassa, continua la trattazione dei diversi temi contenuti nella Circolare n.1/E dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2012 con l'approfondimento sulle tematiche relative all'accertamento.

Redditest e redditometro

L'attenzione è rivolta al redditometro e redditest, confermando nuovamente quest’ultimo come strumento di autodiagnosi per il contribuente; il risultato del software non influisce, infatti, né con l’accertamento sintetico, né con il criterio di selezione dei controlli. Per il nuovo redditometro, invece, viene ribadito che lo strumento aggiornato riguarderà soltanto gli accertamenti relativi ai redditi 2009 e seguenti, non potendo essere utilizzato dai contribuenti, se più favorevole quindi, in sede di contraddittorio per annualità precedenti. Per quanto riguarda i beni ad uso promiscuo (ad esempio, l’auto utilizzata non esclusivamente per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo), gli stessi rilevano per la quota di spesa non fiscalmente deducibile. La quota di risparmio riscontrata, inoltre, realizzata nell’anno e non spesa né in consumi né in investimenti, rientra nel calcolo del reddito complessivo accertabile.

Spesometro

Esonero dallo spesometro previsto per il 2012 per i produttori agricoli che non sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA; esonero voluto per semplifiare gli adempimenti vista l'introduzione dell'obbligo, avvenuta in seguito ad una disposizione entrata in vigore solo il 19 dicembre scorso (Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179).

Procedura di sospensione della riscossione

La nuova procedura di sospensione immediata della riscossione dietro richiesta del debitore, introdotta dalla Legge di Stabilità n. 228/2012, riguarda anche le somme affidate al concessionario in seguito alla notifica di accertamenti esecutivi per i quali sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento.

Autotutela parziale

L’amministrazione, quando ricorre all’autotutela, se i vizi sono tali da invalidare l’atto impositivo, può annullare l’atto stesso ed emetterne uno nuovo, nel rispetto degli ordinari termini di decadenza. Se i vizi non incidono sulla validità dell’atto (ad esempio, un semplice errore di calcolo), l’ufficio può rettificare la pretesa impositiva attraverso un’autotutela parziale, senza necessariamente emettere un nuovo atto. In questo caso, i termini per presentare ricorso decorrono dalla data di notifica dell’atto originario.

Accertamento con adesione

Se il contribuente che ha sottoscritto l’adesione all’accertamento non paga entro 20 giorni l’importo dovuto (o la prima rata), può comunque presentare ricorso rispettando il termine di 150 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.