Fisco

Applicabilità del regime fiscale agevolato su immobili siti in aree sottoposte a convenzione di lottizzazione ad iniziativa privata


L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 41/E del 23 aprile 2015, ha sposato l'interpretazione più sostanzialistica della Cassazione dell'art.33 c.3 della legge 388/2000 (comma dell'articolo ormai abrogato e ripreso dalla risoluzione esclusivamente per i casi ancora pendenti in giudizio anteriori al 1° gennaio 2014), con la quale essa ritiene che “l’ampiezza e la vaghezza dell’espressione «comunque denominati»,” riferita alla locuzione “piani urbanistici particolareggiati” usata dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, “nonché il riferimento all’utilizzazione edificatoria entro un breve termine, fanno ritenere che la disposizione sia intesa a dare rilievo ai fini del riconoscimento della prevista agevolazione non al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare” (sentenza di Cassazione del 20 giugno 2008, n. 16835).

In sostanza, la Cassazione, e ora anche l'Agenzia, hanno ritenuto applicabile, per i soli casi pendenti in giudizio, l'agevolazione per i piani urbanistici particolareggiati, ormai non più esistente (abrogata dal c.4 dell'art.10 del d.lgs. 23/2011), nella misura ordinaria dell'1% per le imposte di registro e catastale e nella misura maggiorata del 3% per l'imposta ipotecaria dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 (ex art.1 c.25 della legge 244/2007: legge finanziaria 2008) e nella misura ordinaria dell'1% per l'imposta di registro e in misura fissa per le imposte ipotecaria e catastale, per i casi antecedenti al 2008

Questa nuova interpretazione ha superato quella più letterale e restrittiva di Agenzia (Circolare 9/E del 30 gennaio 2002 paragrafo 5.1 e Circolare 11/E del 31 gennaio 2002) e Cassazione (sentenza di Cassazione dell'8 luglio 2009, n. 16003; ordinanza di Cassazione del 25 gennaio 2010, n. 1350; ordinanza di Cassazione del 26 ottobre 2011, 22230) che vedeva disconoscere l'agevolazione ai casi in cui si era in presenza, specifica la risoluzione, "di trasferimenti di immobili siti in piani di lottizzazione ad iniziativa privata, in assenza della stipula della convenzione di lottizzazione alla data dell’atto di cessione", applicandola ai soli immobili siti in piani di lottizzazione ad iniziativa privata attuativi del piano regolatore generale (ad esempio, i piani di lottizzazione) purché la relativa convenzione, deliberata dal comune, fosse firmata da quest’ultimo e dall’attuatore.

In conclusione, sostiene la risoluzione, "ai fini dell’applicabilità del beneficio in esame è dunque sufficiente che l’immobile sia situato in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico generale qualora, quest’ultimo, per contenuto e prescrizioni, assolva, ai fini dell’edificabilità, alle stesse funzioni di uno strumento urbanistico secondario, pur in assenza di un piano urbanistico particolareggiato, aggiungendo, naturalmente, che tale beneficio di applica, ad esaurimento, solo più ai casi ancora pendenti in giudizio, con l'invito da parte dell'Amministrazione finanziaria ai giudici di risolvere il contenzioso a favore della concessione dell'agevolazione al contribuente, salva la tenuta in considerazione di altri elementi rilevanti per altre questioni.