Fisco

Circolare 17/E - Chiarimenti sulla detraibilità IRPEF delle spese sanitarie


L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 17/E del 24 aprile 2015, ha chiarito alcuni aspetti circa la detraibilità delle spese sull'IRPEF su questioni poste dal Coordinamento Nazionale dei CAF e da altri soggetti. Affrontiamo in questo articolo quelli concernenti le spese sanitarie.

Detraibilità spese per massofisioterapia

A fronte della richiesta di un contribuente sulla detraibilità delle spese affrontate per massofisioterapia effettuate in regime di libera professione da un professionista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999), senza prescrizione medica, l'Agenzia ha risposto positivamente (detrazione ex art.15 c.1 lett.c) del TUIR), in quanto sussiste equipollenza al titolo universitario che abilita all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base (risoluzione 96/E del 17 ottobre 2012), purché ai fini della detrazione siano attestati nel documento di certificazione del corrispettivo:

  • il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999,
  • la prestazione resa.

Detraibilità spese per odontoiatria

Al contribuente che ha richiesto se sono detraibili o meno le spese odontoiatriche sulla certificazione delle quali sia stata riportata la descrizione: "ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche" e quali siano, eventualmente, gli strumenti a disposizione per far modificare la dizione riportata nel documento dal professionista odontoiatra, l'Agenzia ha risposto quanto segue: "per non penalizzare il contribuente in buona fede, è sufficiente al fine del riconoscimento della detrazione in esame che dalla descrizione nella fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura “sanitaria” della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario". Nel caso di specie, quindi, si evince la natura sanitaria della prestazione e, al ricorrere anche degli altri requisiti previsti dall'art.15 c. lett.c) del TUIR, sarà possibile effettuare la detrazioneSe tale requisito, invece, non fosse soddisfatto, bisognerà chiedere l'integrazione della fattura da parte dello stesso professionista che l'ha emessa.

Detraibilità spese per crioconservazione

Alla richiesta del contribuente sulla possibilità di effettuare la detrazione per spese di crioconservazione degli ovociti effettuata nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, l'Agenzia ha risposto che "in merito alla possibilità di ricondurre nell’ambito dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR le spese sostenute per la crioconservazione degli ovociti, il Ministero della Salute, interpellato sul punto, ha precisato che la prestazione di crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna. Il Ministero della Salute ha precisato, altresì, che ad oggi la crioconservazione permette di preservare la fertilità di un individuo, maschio o femmina, in tutti quei casi in cui vi è un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie autoimmuni, urologiche e ginecologiche. Nello specifico, la crioconservazione degli ovociti può essere effettuata anche al di fuori della procreazione medicalmente assistita per altri scopi, quali, ad esempio, quelli strettamente conservativi, diretti a garantire la disponibilità di ovociti per una futura gravidanza". E', pertanto, prevista la detrazione per tali spese, purché nella fattura rilasciata dalla struttura presso la quale è stata eseguita la prestazione sanitaria (struttura che deve rientrare tra quelle autorizzate per la procreazione medicalmente assistita) risulti la descrizione della prestazione stessa.

Detraibilità spese per trasporto di soggetti disabili da parte di ONLUS

Al contribuente che ha richiesto se i contributi liberamente erogati a favore di ONLUS finalizzati al trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche sono detrabili ex art.15 c.1 lett.c) del TUIR, l'Agenzia ha risposto quanto segue: "la risposta al quesito non può prescindere dall’esame caso per caso della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la ONLUS. Ciò in quanto le somme erogate dal disabile potrebbero costituire erogazioni liberali alla ONLUS, indipendenti dal servizio di trasporto, ovvero costituire un corrispettivo, anche a forfait, per il proprio trasporto". Possiamo, infatti, distinguere due casi:

  • se l'erogazione liberale è rivolta genericamente a favore della ONLUS aventi i requisiti ex d.lgs. 460/1997, indipendentemente dal trasporto del disabile o come forfait per il trasporto, è possibile godere, in alternativa:
  1. o della detrazione del 26% per il periodo di imposta 2014, per importi non superiori ai 2065 euro annui e, a partire dal periodo di imposta 2015, per importi non superiori ai 30.000 euro (ex art.15 c.1.1 del TUIR),
  2. o della deduzione entro il 10% del reddito dichiarato e, comunque, per un importo massimo di 70.000 euro annui (ex art. 14 del D.L. 35/2005): a tal fine si ricorda che la detraibilità è subordinata all’effettuazione dell’erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dall’attestazione rilasciata dalla ONLUS (vedi par. 7.3 della Circolare 11/E del 21 maggio 2014),
  • se l'erogazione liberale è rivolta specificamente al servizio di trasporto per disabili, riconducibile all'art.15 c.1 lett.c) del TUIR, la spesa sarà detraibile in quanto "spesa sanitaria" per l'intero importo, fermo restando che la ONLUS rilasci regolare fattura.