Fisco

Circolare 16/E - Chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale (PARTE II)


L'autorizzazione

  1. L'autorizzazione dev'essere richiesta dal contribuente interessato con un'istanza presentata in bollo, fatta eccezione per le esenzioni previste dall'art.16 della Tabella allegato B del DPR 642/1972 (atti e documenti posti in essere da amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali, da loro consorzi e associazioni, da comunità montane sempreché vengano, per queste ultime, tra loro scambiati), con allegata la dichiarazione contenente il numero presuntivo di atti e documenti che saranno emessi o ricevuti nell'anno solare e la descrizione della loro tipologia.
  2. Un volta sottoscritte, istanza e dichiarazione (da persone fisica o rappresentante legale dell'ente o, ancora, dal rappresentante fiscale del soggetto non residente in Italia) sono consegnate all'Ufficio competente oppure trasmesse con raccomandata con avviso di ricevimento.
  3. L'autorizzazione viene, infine, rilasciata a seguito di:
  • verifica della legittimità della richiesta (atti iscritti in dichiarazione corrispondenti a quelli previsti dai DM del Ministero per i quali è riconosciuta la facoltà di procedere ad assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale);
  • verifica di requisiti di idoneità del soggetto;
  • verifica di rilevanza dell'attività svolta.


L'autorizzazione, concessa a tempo indeterminato, può essere comunque revocata dall'Agenzia con atto notificato all'interessato, mediante individuazione in via amministrativa di criteri che la giustifichino.

Anche il diniego, parziale e totale, dell'autorizzazione va notificato all'interessato, anche in mancanza di un'esplicita disposizione normativa in tal senso, in quanto atto di potenziale lesione della posizione giuridica del contribuente.

Sia la revoca, sia il diniego dell'autorizzazione, parziale e totale sono atti impugnabili davanti al giudice tributario ai sensi dell'art.19 c.1 lett.h) del D.lgs. 546/1992.

Infine, l'art.15 c.9 del DPR 642/1972 disciplina la rinuncia all'autorizzazione, che va presentata dal contribuente con apposita comunicazione a cui va allegata la dichiarazione degli atti e dei documenti emessi nel periodo compreso dal 1° gennaio fino al giorno in cui ha effetto la rinuncia.

Nel periodo transitorio tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, la dichiarazione, con allegata la rinuncia, andrà presentata in formato cartaceo all'Ufficio territorialmente competente; dal 1° gennaio 2016 la procedura verrà resa telematica.

La liquidazione

La liquidazione dell’imposta di bollo assolta con modalità virtuale è eseguita dall’Ufficio sulla base della dichiarazione a consuntivo presentata dal soggetto autorizzato entro il 31 gennaio.

L’Ufficio, contemporaneamente, effettua la liquidazione in via definitiva per il precedente anno solare e la liquidazione provvisoria per l’anno in corso. Le due liquidazioni, insieme con la ripartizione dell’importo dovuto in rate bimestrali, confluiscono in un unico atto che costituisce avviso di liquidazione dell’imposta di bollo che il contribuente sarà tenuto a versare.

Tale avviso è impugnabile davanti alla Commissione Tributaria ai sensi dell’art.19 c.1, lett. b), del D.lgs. 546/1992.

Ai sensi dell’art.15 c.7 del DPR 642/1972, qualora nel corso dell’anno intervengano modifiche della disciplina o della misura dell’imposta, l’Ufficio può procedere alla riliquidazione provvisoria, con atto da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche che danno luogo alla riliquidazione.

Le medesime precisazioni sono valide anche per la liquidazione iniziale, effettuata sulla base della dichiarazione presentata con la richiesta di autorizzazione, che comprende il periodo tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il 31 dicembre dell'anno in corso.

Nel caso in cui il contribuente opti per la rinuncia all’autorizzazione, la liquidazione dell’imposta riguarda il periodo compreso dal 1° gennaio all’ultimo giorno in cui è operativa l’autorizzazione.

Il versamento dell’imposta risultante dalla liquidazione definitiva dev'essere effettuato entro i 20 giorni successivi alla notificazione dell’avviso di liquidazione.

Se dalla liquidazione, infine, emerge un credito, il contribuente potrà presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art.37 del DPR 642/1972.