E' detraibile l'Iva su ristrutturazione di immobili strumentali all'attività di affittacamere
La Corte di Cassazione con sentenza n°8628 ha stabilito che, l'Iva su fatture di ristrutturazione è detraibile, se l'immobile oggetto di intervento è strumentale all'attitivà di affittacamere e casa per vacanze.
Il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate e bocciato dalla Cassazione si fonda sulla presunzione che, essendo l'immobile a destinazione abitativa, non sussiste il diritto alla detrazione dell'Iva.
Tuttavia, non solo le imprese che svolgono attività di costruzione o rivendita di immobili porsono portarsi in detrazione l'Iva sugli interventi di ristrutturazione. L'attività di affittacamere, infatti, viene considerata attività d'impresa extra alberghiera in genere e non solo attività di mera locazione. La sentenza della Cassazione è, inoltre, rafforzata dal fatto che il contribuente in questione possiede licenza comunale di affittacamere per immobili con caratteristiche abitative.
Ai fini della detraibilità, dunque, fa fede la strumentalità dell'immobile rispetto l'attività svolta dal contribuente, piuttosto che la destinazione dell'immobile stesso. Quest'ultimo, infatti, produce ricavi assoggettati ad Iva.