Cassazione: negata l'agevolazione prima casa se in presenza di atti plurimi di rivendita e riacquisto di immobili
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 aprile 2015 n.7338, ha respinto il ricorso di una donna che si era vista recapitare un avviso di liquidazione e di irrogazione sanzioni per il mancato corretto versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, a causa di atti di rivendita e riacquisto consecutivi di immobili che, sosteneva la ricorrente, avrebbero avuto come destinazione d'uso quello di abitazione principale. I ricorsi precedenti della stessa erano già, inoltre, stati respinti prima dalla CTP di Treviso e poi dalla CTR del Veneto.
In particolare, la ricorrente aveva alienato la sua abitazione principale, acquistata in data 4 agosto 2004, il 30 ottobre 2006 a fronte del successivo acquisto di un nuovo immobile in data 12 ottobre 2007 e della rivendita di quest'ultimo in data 28 dicembre 2007 con riacquisto, nella stessa data, di un nuovo immobile nel quale attualmente risiede.
La Suprema Corte ha motivato il rigetto sostenendo, mediante interpretazione letterale e teleologica della norma del TUR in questione (art.1 c.4 II-bis Tariffa prima parte allegata al DPR 131/1986), che per non incorrere nella decadenza dal beneficio prima casa, in quanto le alienazioni sono avvenute in periodi inferiori ai cinque anni normalmente previsti, non è sufficiente, come aveva fatto la ricorrente, la dichiarazione d'intento di adibire gli immobili, di volta in volta venduti e acquistati, a prima casa, ma è necessaria l'effettiva realizzazione dell'intento abitativo mediante il concreto trasferimento della residenza presso l'immobile (o, di volta in volta, gli immobili) acquistato dopo la rivendita del precedente; e questo, infine, dev'essere provato dal contribuente in caso di procedimenti, ed eventuali successivi processi, a suo carico.