Concordato “in bianco” e attestazione di qualificazione per la partecipazione alle gare d’appalto
L’Autorità Nazionale Anticorruzione con la sua precedente determina n. 3 del 2014 aveva fornito criteri interpretativi in merito alla partecipazione alle gare d’appalto, in relazione alle procedure di concordato preventivo, modificate a seguito dell’entrata in vigore del nuovo art. 186-bis della Legge Fallimentare (L.F.). In tale occasione, l’Autorità aveva stabilito che la fattispecie relativa al concordato preventivo “in bianco”, non fosse accettabile per consentire la continuità aziendale, data l’assenza di un piano. Di conseguenza, la stessa Autorità aveva ritenuto che tale ipotesi portasse alla decadenza dell’attestazione di qualificazione.
Tra i requisiti di ordine generale, relativi alla partecipazione alle gare d’appalto, l’art. 38, comma 1, lett. a) del Codice degli Appalti, modificato dall’art. 33, D.L. n. 83/2012, prevede un’eccezione alla regola secondo cui sono escluse dalle procedure di gara e dalla possibilità di stipulare i relativi contratti, quelle imprese che si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo. Tale eccezione riguarda quelle imprese che hanno presentato domanda di concordato di continuità aziendale (art. 186-bis L.F.) e non abbiano ancora ottenuto il decreto di ammissione, ma anche quelle imprese che siano già state ammesse a tale forma di concordato.
Nell’ultima determina (n. 5 dell'8 aprile 2015) - l’Autorità, considerando che, dai dati ad essa forniti, risulta che nel 99% dei casi, le imprese che presentano domanda per concordato preventivo “con continuità aziendale” (art. 186-bis L.F.), utilizzino la procedura del concordato “in bianco”, ha offerto un’interpretazione meno restrittiva e, al fine di facilitare la strada verso la ripresa dalla situazione di crisi, ha stabilito che le imprese che abbiano presentato istanza di concordato “in bianco” con riserva espressa di produrre un piano recante la proposta di prosecuzione dell’attività d'impresa, possano mantenere l’attestazione di qualificazione.
Peraltro, considerando che nei lavori, il possesso dell’attestazione di qualificazione è condizione necessaria e sufficiente per partecipare a gare d’appalto di importo superiore alla soglia dei 150 mila euro, la determina n. 5/2015 consente alle imprese di mantenere, nelle more del termine intercorrente tra la presentazione della domanda e la presentazione del piano di continuità, la qualificazione posseduta (attestazione SOA).