Fisco

Schemi di trasmissione dei dati per l'adesione al MOSS


In data 23 aprile 2015 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento prot. 56191/2015, con cui sono stati forniti gli schemi da compilare e trasmettere all'Agenzia per l'accesso al regime MOSS (Mini One Stop Shop).

Il DLgs 42/2015 ha dato applicazione in Italia delle disposizioni previste dalla Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, secondo cui dal 1° gennaio 2015 le prestazioni di servizi di  telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici (Tte) destinate a soggetti privati (operazioni B2C) sono imponibili ai fini Iva nel Paese del committente (articoli da 74-quinquies a 74-septies del Dpr 633/1972). Disposizioni che si applicano da quest'anno anche all'e-commerce diretto.

Il regime MOSS permette al soggetto Iva che rientra nella nuova normativa di identificarsi in unico Paese UE e di adempiere telematicamente agli obblighi Iva, senza doversi identificare in ciascuno stato membro di consumo. L'adesione al sistema di tassazione MOSS è facoltativa, ma l'eventuale adesione vincola il soggetto passivo per 3 anni.

Possono aderire al MOSS in Italia:

  • i soggetti passivi residenti extraUE senza stabile organizzazione nè identificazione in alcun stato UE: Regime non UE
  • i soggetti passivi Iva residenti in Italia ovvero residenti all'estero ma con stabile organizzazione in Italia: Regime UE

Nel primo caso (Regime non UE) i soggetti, per procedere all'adesione, devono trasmettere all'Agenzia i dati richiesti dallo schema di cui all'Allegato A del provvedimento. In sede di presentazione dei dati per la dichiarazione riepilogativa trimestrale Iva (anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento) sono tenuti alla trasmissione dell'Allegato C, entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Nel secondo caso (Regime UE) i soggetti interessati devono trasmettere all'Agenzia i dati richiesti dall'Allegato B del provvedimento. In sede di presentazione dei dati per la dichiarazione riepilogativa trimestrale Iva (anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento) sono tenuti alla trasmissione dell'Allegato D, entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Si ricorda che, I soggetti passivi che hanno stabili organizzazioni in più Paesi dell'UE, possono scegliere di registrarsi in uno qualsiasi di questi. 

Il provvedimento affida al Centro Operativo di Venezia la competenza delle attività di assistenza e liquidazione dell'imposta in relazione alle operazioni MOSS.

Per maggiori informazioni relative alla dichiarazione riepilogativa ed al versamento del saldo trimestrale Iva si legga la news "MOSS: nuove funzionalità operative".