Circolare 16/E - Chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale (PARTE I)
Premessa
Dopo l'approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2014), l'automatizzazione per la trasmissione della dichiarazione da parte dei contribuenti, la liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio, l'estensione della modalità di versamento mediante F24 (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2015) e l'istituzione dei nuovi codici tributo (risoluzione 12/E del 3 febbraio 2015), l'Agenzia fornisce, con la Circolare 16/E del 14 aprile 2015, nuovi chiarimenti in merito:
- alla competenza degli Uffici dell'Agenzia;
- al procedimento di autorizzazione;
- alle modalità di liquidazione del tributo;
- ai criteri per lo scomputo dell'acconto;
- alle sanzioni applicabili.
La disciplina vigente: come si accede e come si paga
L'imposta di bollo può essere definita anche in modo virtuale (cioè con il pagamento su autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, senza l'apposizione di marche da bollo) su richiesta degli interessati e per alcune tipologie di atti e documenti ben definite da appositi decreti ministeriali del Ministero delle Finanze (DM del 7 giugno 1973, DM del 25 luglio 1975, DM del 31 ottobre 1981, DM del 10 febbraio 1988 e DM del 24 maggio 2012), ai sensi dell'art.15 del DPR 642/1972.
- Il soggetto deve presentare all'Ufficio competente dell'Agenzia domanda sottoscritta corredata da una dichiarazione che contenga il numero presuntivo di atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno per ottenere una preventiva autorizzazione per poter liquidare l'imposta in modo virtuale; tale autorizzazione viene concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificare all'interessato.
- Dopodiché l'Ufficio competente procede alla liquidazione provvisoria iniziale dell'imposta dovuta dalla data di decorrenza dell'autorizzazione fino al 31 dicembre dell'anno in corso, in base ai dati forniti nella dichiarazione allegata alla domanda, e richiederà versamenti bimestrali in rate uguali in base a quanti mesi mancheranno al raggiungimento dell'ultimo giorno dell'anno solare.
- A partire dall'anno solare successivo, il contribuente autorizzato dovrà presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno una nuova dichiarazione contenente il numero effettivo degli atti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta e degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
- Successivamente l'Ufficio procederà, dopo gli opportuni riscontri, alla liquidazione definitiva a consuntivo dell'imposta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale che scade a febbraio o, se del caso, a quella successiva. La liquidazione definitiva, poi, viene utilizzata, una volta ragguagliata e corretta dall'Ufficio in caso di modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, come base per la liquidazione provvisoria per l'anno in corso. In caso di interventi normativi entrati in vigore dopo la liquidazione provvisoria, l'Ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rate rimanenti con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento normativo. L'eventuale maggior imposta da versare, frutto della riliquidazione, sarà legata alla rata successiva, anche se non si tengono in considerazione le modifiche intercorse nell'ultimo bimestre dell'anno ai fini della riliquidazione in corso d'anno; nel caso, invece, in cui le modifiche comportino l'applicazione di un'imposta minore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'Ufficio, su istanza del contribuente, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.
Si aggiunge che questo iter non vale in caso di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici (DM del 17 giugno 2014): non si richiedono, infatti, né la preventiva autorizzazione né gli adempimenti predisposti dagli artt.15 e 15-bis del DPR 642/1972, ma il solo versamento dell'imposta effettuato telematicamente mediante modello F24, in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Infine, ai sensi dell'art.15-bis del DPR 642/1972, alcuni soggetti (quali banche, Poste italiane s.p.a., imprese assicurative, ecc.) devono versare a titolo di acconto, entro il 16 aprile di ogni anno, una somma pari al 95% dell'imposta provvisoriamente liquidata; per esigenze di liquidità, però, l'acconto può essere scomputato dai versamenti effettuati a partire dal successivo mese di febbraio.
Gli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione e alla liquidazione dell'imposta
Attualmente, in mancanza di un aggiornamento normativo del già citato art.15, gli uffici competenti a rilasciare l'autorizzazione e a liquidare l'imposta sono:
- le Direzioni Provinciali in via generale;
- le Direzioni Regionali, in deroga all'art.15 e come stabilito dall'art.1 c.1 lett.c) del DM del 16 giugno 2000, per il solo rilascio dell'autorizzazione per gli uffici, gli enti statali e, per come poi chiarito dalla Circolare 100/E del 5 dicembre 2001, per gli atti rilasciati, anche telematicamente, dalle Camere di Commercio. Per le forme di liquidazione rimane competente la Direzione Provinciale.
L'Ufficio territorialmente competente è quello determinato in base al domicilio fiscale del contribuente.
In caso di variazione del domicilio fiscale, si applica la disposizione prevista dal c.5 dell'art.58 del DPR 600/1973, secondo la quale il cambio produce effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificato.
Il Direttore provinciale, per esigenze organizzative, può affidare le attività concernenti l'assolvimento dell'imposta in modo virtuale a uno o più uffici territoriali sottostanti la sua direzione, dandone comunicazione sul sito istituzionale della Direzione Regionale.
Per l'impresa estera non residente, si considera territorialmente competente l'Ufficio determinato sulla base del domicilio in Italia del rappresentante fiscale.