NASpI - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° maggio 2015.
Chi sono i destinatari?
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lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
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lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
Soggetti esclusi
Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Calcolo e misura
La NASpI e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, la NASpI e' pari al 75 per cento della retribuzione mensile.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione e in ogni caso non può superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro.
Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Durata
La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017 la NASpI e' corrisposta per un massimo di 78 settimane.
Come si richiede?
E' necessario presentare apposita domanda all’INPS in via telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Da quando spetta?
A decorrere dall'8^ giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
L'erogazione della NASpI e' condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
Incentivo all'autoimprenditorialita'
Il lavoratore che ha diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
La domanda per ottenere l’erogazione anticipata va presentata telematicamente all’INPS entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non da' diritto alla contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il nucleo familiare.
Attenzione: Se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
E se mentre percepisce la NASpI il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato?
Nel caso in cui il rapporto instaurato gli garantisca un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e' sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il rapporto instaurato gli garantisca un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
La contribuzione versata in relazione all'attivita' di lavoro subordinato non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
Qual è la compatibilità della NASpI con un’attività autonoma o di impresa individuale?
Nel caso in cui il lavoratore ne ricavi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.
La NASpI e'ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale.
La contribuzione versata in relazione all'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
Contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa e' rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1 del presente decreto, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.
La NASpI decade nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 del presente Decreto;
c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo del presente Decreto;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.