Circolare 8/E - Trattamento dell'imposta ipotecaria sull'annotazione di immobili espropriati a seguito di decreto giudiziale di trasferimento
L'Agenzia delle Entrate ha risposto, con la Circolare 8/E, a richieste di chiarimenti circa l'applicazione della base imponibile dell'imposta ipotecaria da riscuotere per l'annotazione nei registri immobiliari di beni precedentemente gravati da ipoteca. E' stato richiesto, in particolare, se il calcolo dell'imposta dovesse essere effettuato sull'ammontare del credito garantito, ai sensi dell'art.3 c.1 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n.347 (TUIC), oppure sulla differenza tra il minor valore del credito garantito e di quello dell'immobile liberato da ipoteca, secondo l'art.3 c.3 del TUIC.
Premessa di natura civilistica
A tal proposito è utile ricordare come l'art.586 c.p.c. stabilisce che: "avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione [...] può pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato [...], ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie [...]" . Il giudice dell'esecuzione, dunque, dopo aver accertato quali pignoramenti e ipoteche gravano sui beni, li libera formalmente dai vincoli una volta versato il prezzo da parte dell'aggiudicatario.
In tal contesto il provvedimento giudiziario, in quanto oggettivamente riferito ai beni espropriati, assume lo schema della "cancellazione parziale", anche quando questi rappresentano l'intero compendio immobiliare oggetto della formalità da annotare. Tale "cancellazione parziale" circoscritta ai beni indicati nel decreto di trasferimento, altro non è che un'annotazione di restrizione di beni.
A differenza della "cancellazione totale", che incide sulla formalità ipotecaria nel suo complesso e la cui determinazione di base imponibile per l'imposta ammonta all'intero credito garantito dall'ipoteca, la "cancellazione parziale" libera solamente dei beni specificamente individuati.
Riflessi tributari
L'identificazione di cancellazione ipotecaria parziale come restrizione dei beni determina, anche nel caso in cui oggetto della garanzia sia un solo bene, il seguente trattamento fiscale: l''art.3 c.3 del TUIC fa rinvio, circa la determinazione dell'imposta su restrizione dei beni, alle disposizioni relative all'imposta di registro e, in particolare, all'art.44 del DPR del 26 aprile 1986 n.131 (TUR) che stabilisce che la base imponibile per i beni mobili ed immobili venduti in sede di espropriazione, all'asta o mediante contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto è costituita dal prezzo di aggiudicazione.
L'Agenzia ha pertanto affermato, in conclusione, che "la base imponibile da assumere per la determinazione dell’imposta ipotecaria dovuta per le annotazioni di restrizione di beni da eseguire in forza di decreto di trasferimento è rappresentata, indipendentemente dalla circostanza che gli immobili liberati possano costituire l’intero compendio oggetto dell’ipoteca, dal minore valore tra l’ammontare del credito garantito e il prezzo di aggiudicazione degli immobili trasferiti".