OIC 24 immobilizzazioni immateriali: la bozza in consultazione
L'OIC comunica l’avvio della consultazione, fino al giugno 2013, sulla bozza di Principio contabile OIC 24 Le immobilizzazioni immateriali, rivisto nell’ambito del progetto di aggiornamento degli stessi inteso per migliorare la struttura dei principi contabili nazionali al fine di renderne più semplice la lettura e facilitare nel contempo gli aggiornamenti e le integrazioni che in futuro si renderanno necessari. Vediamo quali sono le rilevanti novità.
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Attualmente la disciplina relativa alle svalutazioni per perdite durevoli di valore è contenuta, mutatis mutandis, sia all’interno del principio contabile OIC 16 (immobilizzazioni materiali) sia all’interno del principio contabile OIC 24 (immobilizzazioni immateriali). Tuttavia, a seguito delle discussioni e delle consultazioni che l’OIC ha effettuato nel corso del progetto di revisione dell’intero corpus di principi contabili, si ritiene più opportuno stralciare dal presente principio contabile la parte relativa alle svalutazioni per perdite durevoli di valore (c.d. impairment), in quanto il tema è in corso di approfondimento e di studio.
Nello specifico, si stanno valutando diverse ipotesi, fra cui quella della previsione di un modello di impairment che, ove possibile - ossia nei limiti delle Direttive Europee -, sia in linea con gli standard internazionali, senza tuttavia tralasciare eventuali ipotesi di un modello di impairment “semplificato”, adottabile al ricorrere di determinate condizioni.
L’OIC sta anche considerando l’ipotesi di predisporre un documento a sé stante che disciplini in via unitaria l’intera fattispecie. Ciò al fine, da un lato di rendere quanto più omogeneo possibile il trattamento contabile di tale fattispecie, come ad esempio per le immobilizzazioni materiali e immateriali, dall’altro di sistematizzare e snellire i principi contabili che attualmente sono interessati dal tema.
Avviamento
- è stata riformulata e integrata la definizione di avviamento;
- è stato previsto che il periodo di ammortamento dell’avviamento si effettui in cinque anni e che, in rari casi adeguatamente supportati da analisi economico-tecniche, si possa superare questo limite, purché non si superino i dieci anni, in quanto le 2 previsioni oltre tale termine sono generalmente inattendibili.
Costi straordinari di riduzione del personale
- sono state meglio precisate le ragioni per le quali i costi di addestramento e di qualificazione del personale sono capitalizzati (operazioni che si sostanziano in un investimento sugli attuali fattori produttivi e comportano un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa), mentre i costi di riduzione straordinaria del personale sono spesati perché non rispettano tali requisiti.
Altre
- si è precisato che il periodo di ammortamento dei marchi è di dieci anni in linea con la durata della tutela legale prevista in sede di prima registrazione del marchio;
- sono stati eliminati i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali trattandosi di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali;
- relativamente ai brevetti ed ai diritti di sfruttamento di opere, ai marchi ed alle licenze e concessioni, è stato precisato che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente. Gli ammontari, parametrati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi 3 successivi si imputano a conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi;
- è stato eliminato il riferimento che nel caso in cui si paghi un importo superiore ai valori contabili dell’azienda, acquisiti in ragione a motivi diversi dalla redditività della singola impresa (ad es. per sinergie o eliminazione di un concorrente), si debba imputare direttamente a conto economico tale maggiore valore in quanto muove dall’assunto opinabile (e in contrasto con l’approccio seguito nella prassi e indicato dagli IAS) che si tratterebbe di un cattivo affare nonostante le sinergie prodotte;
- sono state fornite alcune precisazioni in merito ai requisiti per l’iscrizione di onere pluriennale e di bene immateriale;
- si è introdotta la disciplina sulla rilevazione contabile dei contributi pubblici, opportunamente coordinata con l’OIC 16, e per la quale si richiama l’attenzione e si invitano gli operatori a fornire commenti;
- si sono forniti alcuni chiarimenti sulla nozione di valore residuo;
- è stata riorganizzata la nota integrativa focalizzando l’informativa complementare su ipotesi o situazioni specifiche che giustificano che sia fornita.