Lavoro

Lavori usuranti - prossima scadenza 31 marzo 2015


Il D.Lgs n. 67/2011 ha previsto la possibilità di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento per coloro che sono stati adibiti a lavorazioni particolarmente faticose e usuranti, anche i lavoratori somministrati.

Le lavorazioni usuranti oggetto di questo beneficio sono evidenziate all'art. 2 del Decreto MLPS del 19/05/1999:

1. Nell'ambito delle attivita' particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attivita' economica: "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita'; "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuita'; "lavori in cassoni ad aria compressa"; "lavori svolti dai palombari"; "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuita' ed in particolare delle attivita' di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuita

Il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali. 

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” , ossia attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, etc. (decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1 comma 1 lettera c), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività.

In che modo deve avvenire la comunicazione?

I datori di lavoro dovranno compilare online sul sito del Ministero del Lavoro o Cliclavoro il modello LAV_US e da qui tutti gli enti interessati avranno accesso ai dati. Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti è necessaria una comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente. 

Quali comunicazioni effettuare?

Le comunicazioni che si possono effettuare sono:

  • Inizio lavoro a catena
  • Lavoro usurante D.M. 1999
  • Lavoro usurante notturno
  • Lavoro usurante a catena
  • Lavoro usurante autisti

Attenzione!

Prima di effettuare la comunicazione ricorda di accreditarti al sistema, qualora non fossi già registrato:

  • Compilare il modulo con i propri dati e procedere all’invio
  • Nel giro di pochi giorni il Ministero del Lavoro invierà una mail di richiesta di documentazione 
  • Inviare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento di identità di chi effettua l’accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato).

Una volta ricevute le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US. Il sistema offre anche la possibilità di avere un archivio con tutti i moduli inviati.

Se non comunico?

Sono soggetto a sanzione amministrativa per mancata comunicazione che va da 500 a 1.500 euro.